Reticenza assicurato: la polizza non copre se si tacciono i rischi
L’onestà e la trasparenza al momento della stipula di una polizza assicurativa sono fondamentali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: la reticenza dell’assicurato su circostanze note, da cui è ragionevole attendersi una richiesta di risarcimento, rende inoperante la copertura. Analizziamo questo caso emblematico, che ha visto un professionista perdere la garanzia assicurativa proprio per aver taciuto informazioni decisive.
I fatti del caso
Tutto ha origine da un errore professionale commesso da un avvocato. Incaricato di recuperare un credito per un suo cliente, il legale aveva intentato causa contro un soggetto giuridicamente inesistente, citando in giudizio l’insegna commerciale di un locale anziché la società che effettivamente lo gestiva.
Nonostante la vittoria in tribunale, la sentenza si è rivelata inutilizzabile. I successivi tentativi di recupero del credito, incluso un ricorso per fallimento, si sono scontrati con questa realtà, lasciando il cliente a mani vuote. Di conseguenza, il cliente ha citato in giudizio il proprio avvocato, chiedendo il risarcimento dei danni per l’errore commesso.
Il professionista si è difeso chiamando in causa la propria compagnia assicurativa per la responsabilità professionale. Il Tribunale di primo grado ha dato ragione al cliente, condannando sia l’avvocato che la compagnia assicurativa a risarcire il danno, ritenendo operante la polizza.
La decisione della Corte d’Appello e il ricorso in Cassazione
La compagnia assicurativa ha impugnato la decisione. La Corte d’Appello ha ribaltato parzialmente la sentenza, accogliendo il motivo relativo al difetto di copertura. Secondo i giudici di secondo grado, al momento del rinnovo della polizza, l’avvocato era già a conoscenza di circostanze (l’inutilizzabilità della sentenza e i tentativi falliti di recupero) dalle quali era “ragionevole presumere l’avvio di un’azione di responsabilità”. Aver taciuto tali fatti integrava una reticenza rilevante, sufficiente a far decadere la garanzia.
L’avvocato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra le altre cose, una violazione delle norme sulla prova e sulla decadenza dell’assicuratore dal diritto di impugnare il contratto. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le motivazioni: le conseguenze della reticenza dell’assicurato
La Corte di Cassazione ha smontato le argomentazioni del ricorrente con grande chiarezza. Innanzitutto, ha qualificato i motivi del ricorso come generici e volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha ribadito un principio consolidato in materia di reticenza dell’assicurato. L’onere imposto all’assicuratore dall’art. 1892 c.c. di manifestare la volontà di annullare il contratto entro tre mesi dalla scoperta della reticenza dolosa o colposa dell’assicurato, non si applica quando il sinistro (ovvero la richiesta di risarcimento) si verifica prima della scadenza di tale termine o, a maggior ragione, prima che l’assicuratore venga a conoscenza della reticenza stessa.
In questi casi, per negare l’indennizzo, è sufficiente che l’assicuratore invochi la violazione dell’obbligo dell’assicurato di fornire dichiarazioni complete e veritiere sul rischio. La Corte ha sottolineato che i tentativi di pignoramento e il ricorso per fallimento, entrambi falliti, avevano dato all’avvocato la “certa conoscenza” che il suo operato aveva causato un danno e che era imminente una richiesta di risarcimento. Tacere queste circostanze al momento del rinnovo della polizza ha costituito una reticenza decisiva.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per tutti i professionisti e, più in generale, per chiunque stipuli un contratto di assicurazione. La lealtà e la buona fede nella fase precontrattuale sono essenziali. Omettere informazioni rilevanti sulla situazione di rischio, specialmente quando si è consapevoli di aver commesso un errore che potrebbe generare una richiesta di risarcimento, comporta la perdita della copertura assicurativa.
La decisione chiarisce che l’assicuratore, una volta venuto a conoscenza della reticenza a seguito della denuncia di sinistro, può legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo senza essere obbligato a rispettare il termine di decadenza di tre mesi per l’azione di annullamento. La trasparenza non è un’opzione, ma un presupposto fondamentale del rapporto fiduciario che lega assicurato e assicuratore.
Cosa si intende per reticenza dell’assicurato e quali conseguenze ha?
Per reticenza si intende l’omissione o la dichiarazione inesatta, con dolo o colpa grave, di circostanze rilevanti per la valutazione del rischio da parte dell’assicuratore. La conseguenza, come stabilito nel caso di specie, è la perdita del diritto all’indennizzo e la possibilità per l’assicuratore di non erogare la copertura.
L’assicuratore deve sempre agire entro tre mesi per annullare il contratto in caso di reticenza dell’assicurato?
No. La Corte ha chiarito che l’onere per l’assicuratore di impugnare il contratto entro tre mesi dalla scoperta della reticenza non sussiste se il sinistro (la richiesta di risarcimento) si verifica prima che l’assicuratore scopra la reticenza. In tal caso, l’assicuratore può semplicemente rifiutare il pagamento invocando la violazione dell’obbligo di veridicità dell’assicurato.
La clausola “claims made” salva la copertura assicurativa se l’assicurato è stato reticente?
No. Nel caso esaminato, la presenza di una clausola ‘claims made’ (che estende la copertura a richieste di risarcimento pervenute durante la vigenza della polizza anche per fatti pregressi) è stata ritenuta inconferente. La reticenza dell’assicurato al momento della stipula o del rinnovo del contratto inficia alla radice la validità della copertura, rendendo inoperante qualsiasi clausola, inclusa quella ‘claims made’.