Contratto a termine e Covid: il recesso ante tempus è illegittimo se c’è un accordo sindacale
L’emergenza Covid-19 ha creato scenari giuridici complessi, specialmente nel mondo del lavoro. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico: quello di un recesso ante tempus (cioè un’interruzione prima della scadenza) di un contratto a termine nel settore dello spettacolo. La vicenda chiarisce come la presenza di accordi sindacali per la gestione della crisi possa prevalere sulla decisione unilaterale del datore di lavoro, anche di fronte a un blocco totale delle attività imposto dalla legge.
La vicenda: un musicista e il blocco degli spettacoli
I fatti sono semplici. Un professore d’orchestra viene assunto da una nota Fondazione lirico-sinfonica con un contratto a tempo determinato di due mesi, dal 16 gennaio al 16 marzo 2020. A inizio marzo, il Governo impone la sospensione di tutti gli spettacoli per contenere la pandemia. Di conseguenza, il 6 marzo 2020, la Fondazione comunica al musicista la risoluzione anticipata del contratto, con effetto dal giorno precedente. La motivazione addotta è l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, causata da un ordine dell’autorità, il cosiddetto factum principis. Il Lavoratore, vedendosi privato della retribuzione per gli ultimi dieci giorni di contratto, decide di agire in giudizio, sostenendo l’illegittimità del recesso.
L’accordo sindacale che cambia le carte in tavola
L’elemento chiave della controversia è un accordo sindacale firmato dalla Fondazione e dalle organizzazioni sindacali il 5 marzo 2020, proprio il giorno prima della comunicazione di recesso. Questo accordo stabiliva misure specifiche per fronteggiare la sospensione delle attività dal 6 al 10 marzo. Prevedeva il mantenimento di parte della retribuzione e l’uso di soluzioni solidaristiche, senza fare alcuna distinzione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato, né tra contratti di lunga o breve durata. Secondo il Lavoratore, questo accordo doveva applicarsi anche a lui, impedendo di fatto il recesso ante tempus. La Fondazione, invece, riteneva che l’accordo non riguardasse i contratti così brevi e che la causa di forza maggiore giustificasse la risoluzione.
Il principio del recesso ante tempus secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dato piena ragione al Lavoratore, ribaltando la precedente decisione della Corte d’Appello. I giudici supremi hanno sottolineato che l’interpretazione dei contratti, inclusi quelli collettivi, deve partire dal loro tenore letterale. L’accordo del 5 marzo 2020 aveva una portata generale e non escludeva nessuna categoria di dipendenti. Poiché il rapporto di lavoro del musicista era ancora in essere in quella data, egli rientrava a pieno titolo tra i beneficiari delle tutele concordate. L’accordo rappresentava una scelta consapevole delle parti (datore di lavoro e sindacati) di gestire la crisi attraverso strumenti conservativi del rapporto di lavoro, anziché risolutivi.
Le motivazioni: perché l’accordo sindacale prevale
La Corte ha spiegato che la Fondazione, firmando l’accordo, aveva rinunciato alla facoltà di risolvere i contratti per impossibilità sopravvenuta. L’accordo aziendale, ai sensi dell’articolo 1372 del Codice Civile, ha ‘forza di legge tra le parti’. Di conseguenza, la Fondazione non era legittimata a procedere con un recesso ante tempus il giorno successivo. La risoluzione del contratto, essendo un atto unilaterale recettizio, produce effetti solo quando giunge a conoscenza del destinatario. In questo caso, la comunicazione è arrivata al Lavoratore il 6 marzo, quando l’accordo del 5 marzo era già pienamente efficace e vincolante. Pertanto, la decisione di interrompere il rapporto è stata giudicata errata in diritto.
Le conclusioni: vittoria del Lavoratore e annullamento del recesso
In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Lavoratore. Ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato il caso a un’altra sezione della stessa Corte per una nuova valutazione, che dovrà attenersi al principio stabilito. Il recesso è stato dichiarato illegittimo. Questa decisione riafferma un principio fondamentale: gli accordi collettivi sono uno strumento cruciale per la gestione delle crisi aziendali e, una volta sottoscritti, vincolano il datore di lavoro, che non può disattenderli con decisioni unilaterali. Il Lavoratore vince la causa, ottenendo il riconoscimento del suo diritto a non vedere interrotto il contratto prima della sua naturale scadenza.
Un’azienda può interrompere un contratto a termine se un’emergenza come il Covid blocca l’attività?
Non automaticamente. Se esiste un accordo sindacale che prevede misure alternative per gestire l’emergenza, come la sospensione retribuita, l’azienda è tenuta a rispettarlo prima di procedere con un recesso ante tempus.
Un accordo sindacale aziendale si applica anche ai lavoratori con contratti di breve durata?
Sì, a meno che l’accordo non li escluda esplicitamente. La Cassazione ha chiarito che, in assenza di distinzioni, gli accordi si applicano a tutte le categorie di lavoratori presenti in azienda al momento della firma.
Cos’è il ‘factum principis’ e giustifica sempre un recesso anticipato?
È un ordine dell’autorità che rende impossibile eseguire il contratto. Tuttavia, non giustifica un recesso se l’azienda e i sindacati hanno concordato soluzioni alternative per affrontare tale impossibilità, come in questo caso.