La Corte di Cassazione ha affrontato una complessa controversia relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento tra un ente sanitario e un'impresa di manutenzione. Il nodo centrale riguardava il diritto dell'impresa a percepire i compensi per le prestazioni già eseguite prima della risoluzione. La Corte ha confermato che, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione del contratto non ha effetto retroattivo per le prestazioni già effettuate, ai sensi dell'art. 1458 c.c. Entrambi i ricorsi, principale e incidentale, sono stati dichiarati inammissibili poiché miravano a una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi di merito e presentavano gravi carenze di specificità espositiva.
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