Un cittadino aveva avviato una causa contro un istituto di credito per la restituzione di somme relative all'estinzione anticipata di un finanziamento. Dopo una sentenza d'appello sfavorevole, ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il procedimento, ha effettuato una rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, chiarendo un punto fondamentale: in caso di rinuncia, il ricorrente non è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto 'doppio contributo'), poiché tale obbligo si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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