La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8452/2024, ha chiarito la ripartizione della giurisdizione in materia di assunzioni pubbliche. Se la Pubblica Amministrazione decide di non procedere allo scorrimento graduatoria, preferendo assunzioni esterne, la competenza è del giudice amministrativo, trattandosi di una scelta discrezionale. Se invece il contenzioso riguarda le modalità irregolari con cui lo scorrimento è stato effettuato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, poiché viene leso il diritto soggettivo del candidato all'assunzione secondo l'ordine di merito.
Continua »