La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di trasferimento di un dipendente da un'amministrazione statale a un ente pubblico non statale, il rapporto di lavoro deve considerarsi unico e continuo. Di conseguenza, il calcolo del TFR deve essere unitario e non può essere frazionato in due periodi distinti con metodi di calcolo differenti. La Corte ha rigettato il ricorso di un ente di ricerca che pretendeva la restituzione di una somma ritenuta erroneamente corrisposta a una dipendente, confermando che la normativa sul trasferimento garantisce il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata per tutte le finalità, inclusa la liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Continua »