La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione contributiva per i debiti verso la Gestione Separata decorre dalla scadenza effettiva dei termini di pagamento, inclusi i differimenti previsti da decreti governativi. Nel caso analizzato, un professionista contestava la richiesta di contributi per l'anno 2010, ritenendoli prescritti. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che il termine di versamento era stato prorogato al 6 luglio 2011. Poiché la notifica dell'ente previdenziale è avvenuta il 6 luglio 2016, il termine quinquennale non era ancora decorso. La decisione sottolinea che il giudice deve applicare d'ufficio le proroghe di legge nel calcolo dei termini.
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