Un lavoratore ha citato in giudizio il suo datore di lavoro per differenze retributive, sostenendo che l'attività aziendale gli era stata trasferita dal padre. Il datore di lavoro ha contestato il trasferimento, appellandosi alla mancanza di un atto scritto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'obbligo della prova scritta per un trasferimento d'azienda vige solo tra le parti contraenti. I terzi, come i dipendenti, possono invece dimostrare l'avvenuto trasferimento con qualsiasi mezzo di prova, incluse le testimonianze.
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