La Corte di Cassazione ha stabilito che un candidato ammesso a un concorso per docenti 'con riserva', ma privo del requisito fondamentale dell'abilitazione insegnamento al momento del bando, non può vedere la propria posizione sanata in un secondo momento. Nemmeno il superamento delle prove o l'entrata in vigore di norme successive che riconoscono il valore abilitante del concorso possono rimediare all'originaria mancanza del titolo, che era un requisito di accesso essenziale. Di conseguenza, il licenziamento del docente, avvenuto dopo l'annullamento definitivo della sua ammissione, è stato ritenuto legittimo.
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