La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una correntista contro un istituto di credito. La ricorrente lamentava un deposito telematico tardivo di un atto processuale, attribuendolo a un'anomalia del sistema, e contestava la compensazione delle spese legali. La Corte ha stabilito che la prova del malfunzionamento del sistema informatico non era stata fornita, rendendo il ritardo imputabile alla parte. Inoltre, ha ribadito che la valutazione sull'opportunità di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
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