Una banca internazionale e un'Amministrazione Provinciale stipulano un contratto derivato contenente una clausola di giurisdizione a favore dei tribunali inglesi. Anni dopo, l'ente pubblico revoca in autotutela l'atto di approvazione del contratto. La Corte di Cassazione, investita della questione, stabilisce che la controversia riguarda diritti soggettivi contrattuali e non l'esercizio di un potere pubblico. Di conseguenza, a causa della valida clausola di giurisdizione, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sia amministrativo che ordinario, a favore di quello inglese.
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