La sentenza analizza un caso di diffamazione in cui, dopo la condanna penale, la Cassazione ha annullato la decisione per un vizio di motivazione, disponendo un giudizio di rinvio in sede civile. La Corte d'Appello civile, riesaminando gli atti, ha respinto la domanda di risarcimento perché i danneggiati non hanno fornito prova sufficiente che l'imputata fosse l'autrice dell'articolo diffamatorio. Il caso sottolinea come nel giudizio di rinvio non siano ammesse nuove prove e come l'onere della prova gravi sempre sulla parte che agisce per il risarcimento, anche se la causa proviene dal processo penale.
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