Un lavoratore, cui era stato riconosciuto il diritto all'assunzione in un ente pubblico, ha agito per ottenere il risarcimento per il ritardo con cui è stato effettivamente assunto. La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, liquidando il danno patrimoniale in via equitativa al 50% delle retribuzioni nette non percepite. La motivazione si fonda sul fatto che il danno da ritardata assunzione non corrisponde automaticamente all'intero stipendio, ma deve tenere conto dei vantaggi che il lavoratore ha conseguito nel periodo, come la possibilità di svolgere altri incarichi retribuiti. Le domande di danno biologico e relazionale sono state respinte per carenza di prova.
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