Una dipendente pubblica, prima promossa e poi retrocessa a seguito dell'annullamento di una graduatoria da parte di una prima sentenza definitiva, aveva ottenuto ragione in appello sulla base di una seconda sentenza, successiva, che invece riteneva legittima la stessa graduatoria. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione d'appello, chiarendo che non sussiste un vero conflitto di giudicati. La prima sentenza, di natura 'costitutiva', aveva modificato la realtà giuridica annullando la graduatoria. La seconda sentenza, quindi, si è pronunciata su un atto che non esisteva più, risultando inefficace.
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