Una lavoratrice del settore sanitario ha presentato ricorso in Cassazione per il mancato riconoscimento del 'tempo tuta'. Tuttavia, prima dell'udienza, ha effettuato una rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, chiarendo che, a differenza di altri gradi di giudizio, nel procedimento di cassazione la rinuncia non necessita dell'accettazione della controparte per essere efficace. Di conseguenza, le spese legali sono state compensate tra le parti e non è stata applicata la sanzione del raddoppio del contributo unificato.
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