Un professionista ha richiesto il pagamento delle sue parcelle a un committente, il quale si è opposto sostenendo l'esistenza di un accordo con l'impresa costruttrice per il pagamento delle spese tecniche. La Corte di Cassazione ha chiarito che un simile accordo, qualificabile come "accollo interno", non libera il committente dalla sua obbligazione originaria. Anzi, la sua stessa esistenza presuppone che il debito verso il professionista sia sorto in capo al committente. La sentenza d'appello, che negava sia il debito del committente sia quello dell'impresa, è stata giudicata contraddittoria e cassata con rinvio.
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