Una società creditrice ha tentato di far ammettere il proprio credito al passivo fallimentare di un'altra azienda, basando la prova del credito su una comunicazione del commissario giudiziale di una precedente procedura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che tale documento, pur provenendo da un pubblico ufficiale, non costituisce prova legale del contenuto sostanziale del credito, ma solo della sua provenienza e dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale. La valutazione del merito del credito rimane quindi soggetta al libero apprezzamento del giudice.
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