Un amministratore, dopo aver impugnato una sentenza di secondo grado in materia di responsabilità sociale, ha deciso di effettuare una rinuncia al ricorso. La controparte ha accettato tale rinuncia, accordandosi per la compensazione delle spese. La Corte di Cassazione, applicando l'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio, sottolineando che l'accettazione è rilevante solo per evitare la condanna alle spese, ma non per l'efficacia della rinuncia stessa, che è un atto unilaterale.
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