La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che per il calcolo del prezzo di vendita immobili di enti previdenziali agli ex inquilini, deve essere applicato il coefficiente di abbattimento vigente al momento dell'offerta di opzione. L'ente previdenziale, che aveva applicato un coefficiente meno favorevole, è stato condannato a restituire le somme versate in eccesso. La Corte ha inoltre respinto la tesi dell'ente secondo cui una legge successiva dovesse applicarsi retroattivamente, chiarendo la sua natura non interpretativa. La decisione si fonda anche sul principio di non contestazione, poiché l'ente non aveva specificamente contestato i calcoli presentati dagli acquirenti in primo grado.
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