Un acquirente cita in giudizio un'agenzia immobiliare per non averlo informato che la ditta costruttrice non aveva saldato il prezzo del terreno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la responsabilità del mediatore, ai sensi dell'art. 1759 c.c., non si estende a verifiche sulla generica solvibilità del venditore. Tale obbligo sorge solo se l'insolvenza può compromettere la sicurezza dell'affare, come il rischio di perdere la caparra, circostanza non verificatasi nel caso di specie, dove l'acquirente aveva anzi recuperato una somma superiore.
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