Un lavoratore, a seguito della privatizzazione di un'azienda statale di telecomunicazioni, ha esercitato l'opzione per la mobilità volontaria nel pubblico impiego. Trasferito dopo anni presso un ente pubblico, ha contestato il nuovo inquadramento ritenendolo deteriore rispetto a quello posseduto in precedenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che chi accetta la mobilità volontaria accetta anche la valutazione dell'ente di destinazione sulla corrispondenza tra profili professionali, senza poter successivamente pretendere un inquadramento superiore basato sulle mansioni pregresse. La mobilità volontaria si basa su una scelta del lavoratore e non su un trasferimento d'ufficio per passaggio di competenze.
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