La Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso riguardante la legittimità di alcuni interventi edilizi e paesaggistici. Durante il procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo privato, depositando un'istanza congiunta per dichiarare la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte, preso atto del venir meno dell'interesse delle parti alla decisione, ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. La sentenza sottolinea come l'accordo tra privati possa estinguere il bisogno di una pronuncia giurisdizionale, portando alla compensazione delle spese e all'esclusione del raddoppio del contributo unificato.
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