Un creditore ha pignorato un immobile appartenente a una coppia in regime di comunione legale per un debito personale di uno solo dei coniugi. Dopo la vendita del bene, il giudice ha assegnato al coniuge non debitore la metà esatta del ricavato lordo, senza trattenere le spese della procedura esecutiva. Il creditore ha contestato tale decisione, sostenendo che le spese di liquidazione dovessero gravare sull'intera somma ricavata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che nella comunione legale il coniuge estraneo al debito ha diritto alla sua quota lorda, poiché i costi della trasformazione del bene in denaro sono causati esclusivamente dall'inadempimento del debitore.
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