Prescrizione malasanità: la decorrenza del termine per il risarcimento
Determinare con esattezza il momento in cui inizia a correre il termine per la prescrizione malasanità è fondamentale per non perdere il diritto a essere risarciti. Un recente caso giudiziario ha riportato l’attenzione sulla responsabilità delle strutture sanitarie e sul dovere di diligenza dei familiari nel denunciare tempestivamente presunti errori medici.
I fatti della causa e la richiesta di risarcimento
La vicenda trae origine dal tragico decesso di una paziente, avvenuto nel 2011 dopo una serie di ricoveri e trasferimenti tra diverse strutture ospedaliere. Solo nel 2019, la figlia della defunta ha avviato un’azione legale contro l’Azienda Sanitaria per ottenere il risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale, lamentando una diagnosi tardiva di una grave patologia autoimmune.
L’attrice sosteneva di non aver potuto agire prima in quanto si era trasferita all’estero subito dopo la morte della madre e aveva appreso della possibile malpractice medica solo molti anni dopo, quando altri familiari avevano ottenuto un risarcimento transattivo.
La decisione della Corte d’Appello sulla prescrizione malasanità
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda, dichiarando il diritto ormai estinto per intervenuta prescrizione malasanità. La Corte d’Appello, chiamata a decidere sul gravame, ha confermato integralmente tale impostazione. Secondo i giudici, il termine di cinque anni previsto per la responsabilità extracontrattuale non può essere spostato in avanti per semplici ragioni soggettive, come la permanenza all’estero del danneggiato.
La Corte ha sottolineato che, sebbene la prescrizione inizi a decorrere da quando il danneggiato ha conoscenza del danno e della sua ingiustizia, tale conoscenza deve essere valutata secondo un parametro di ordinaria diligenza. Nel caso di specie, gli altri familiari avevano attivato denunce penali e azioni civili già nel 2011, dimostrando che il sospetto di errore medico era chiaramente percepibile sin dal momento del decesso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte d’Appello si fondano sul principio della conoscibilità oggettiva del danno. La giurisprudenza di legittimità stabilisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato è in grado di percepire, con l’ordinaria diligenza, il nesso causale tra la condotta medica e l’evento dannoso. La Corte ha ritenuto che la figlia, pur vivendo all’estero, avrebbe potuto informarsi e agire tempestivamente, come fatto dal padre e dal fratello. Inoltre, la Corte ha rigettato l’ipotesi di applicare il termine più lungo previsto per il reato di omicidio colposo (sei anni), poiché anche seguendo questa tesi, l’azione del 2019 sarebbe comunque risultata tardiva rispetto al decesso del 2011.
Le conclusioni
In conclusione, l’appello è stato respinto con la conferma della sentenza di primo grado. La decisione ribadisce che gli ostacoli di mero fatto o l’ignoranza colpevole non sospendono il decorso del tempo. Per chi intende far valere un diritto al risarcimento, è essenziale monitorare attentamente i termini legali, poiché il sistema giuridico tutela chi si attiva prontamente per la protezione dei propri diritti, non consentendo slittamenti arbitrari basati su scelte di vita personali come il trasferimento in un altro paese.
Da quando inizia a decorrere il termine per il risarcimento danni da malasanità?
Il termine inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe dovuto avere usando l’ordinaria diligenza, conoscenza della gravità del danno e della responsabilità del medico o della struttura.
Vivere all’estero sospende il decorso della prescrizione per una causa civile?
No, la giurisprudenza chiarisce che gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto non sono idonei a spostare in avanti il termine iniziale della prescrizione.
Qual è il termine di prescrizione se il fatto costituisce anche un reato?
Se il fatto è previsto dalla legge come reato e per questo è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile per il risarcimento del danno.