Licenziamento per assenza ingiustificata: il caso della proposta di trasferimento
Il tema del licenziamento per assenza ingiustificata rappresenta uno degli ambiti più delicati del diritto del lavoro, specialmente quando si intreccia con procedure di trasferimento e sanzioni disciplinari. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli ha fatto chiarezza sui limiti del potere datoriale, ribadendo l’importanza del rispetto delle procedure di contestazione.
Il caso: dalla proposta di trasferimento alla sanzione espulsiva
La vicenda trae origine da una controversia tra un dipendente e una società operante nel settore degli impianti telefonici. A seguito della perdita di un appalto in una specifica area geografica, l’azienda aveva inviato al lavoratore una comunicazione definita come “proposta di trasferimento” presso un’altra sede. Il dipendente, non avendo formalmente accettato la proposta e non essendosi presentato presso la nuova sede, è stato oggetto di un procedimento disciplinare.
Inizialmente, l’azienda ha contestato al lavoratore un’assenza di soli tre giorni. Tuttavia, al momento di comunicare il recesso definitivo, il datore di lavoro ha esteso il periodo di assenza a dodici giorni, utilizzando questo dato aggregato per giustificare la massima sanzione espulsiva, ovvero il licenziamento.
Licenziamento per assenza ingiustificata e principio di immutabilità
Il cuore della decisione ruota attorno al principio di immutabilità della contestazione disciplinare. Questo principio, derivante dallo Statuto dei Lavoratori, impone che il fatto posto a base del licenziamento sia esattamente lo stesso descritto nella lettera di contestazione iniziale. Tale regola serve a garantire il diritto di difesa del lavoratore, che deve sapere con precisione da cosa deve difendersi.
Nel caso in esame, il licenziamento per assenza ingiustificata è stato ritenuto illegittimo perché il datore di lavoro ha modificato il “fatto storico”. Contestare tre giorni di assenza (che secondo il contratto collettivo avrebbero portato solo a una sospensione) e poi licenziare per dodici giorni costituisce una violazione insanabile del diritto di difesa.
La natura della comunicazione aziendale
Un altro aspetto fondamentale analizzato dai giudici riguarda la natura dell’atto inviato dall’azienda. Se un documento viene formulato come una “proposta” e richiede esplicitamente l’accettazione del lavoratore, esso non può essere equiparato a un ordine di servizio unilaterale. Di conseguenza, la mancata presentazione del lavoratore non può essere qualificata come un inadempimento contrattuale, venendo meno il presupposto stesso dell’assenza ingiustificata.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione su due pilastri motivazionali principali. In primo luogo, l’atto del 4 aprile 2023 è stato qualificato come una mera proposta contrattuale e non come un ordine di trasferimento vincolante. Mancando un orario e un luogo preciso di presentazione, e richiedendo la sottoscrizione per accettazione, l’atto non ha prodotto l’effetto di obbligare il lavoratore alla prestazione nella nuova sede. In secondo luogo, è stata accertata la violazione dell’articolo 7 della Legge 300/70. La società, modificando il numero di giorni di assenza da 3 a 12 nella lettera di licenziamento, ha alterato la fattispecie disciplinare, impedendo al lavoratore di giustificare il periodo più lungo e trasformando una condotta da sanzione conservativa in una da sanzione espulsiva.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha accolto l’appello del lavoratore, dichiarando l’illegittimità del recesso per insussistenza del fatto materiale contestato. Per l’effetto, è stata ordinata la reintegrazione del dipendente nel proprio posto di lavoro e la condanna della società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegra.
Cosa succede se il datore di lavoro licenzia per fatti diversi da quelli contestati?
Il licenziamento è illegittimo per violazione del principio di immutabilità della contestazione, in quanto lede il diritto di difesa del lavoratore impedendogli di giustificarsi sui nuovi fatti.
Una proposta di trasferimento può essere considerata un ordine di servizio?
No, se l’atto è formulato come proposta e richiede l’accettazione del lavoratore, la mancata adesione non costituisce inadempimento e non giustifica un licenziamento per assenza.
Qual è la sanzione per un’assenza ingiustificata di soli tre giorni?
In base al CCNL Metalmeccanica PMI citato nel provvedimento, un’assenza superiore a un giorno ma non superiore a tre giorni comporta esclusivamente una sanzione conservativa come la sospensione.