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Lavoro giornalistico: l’ente previdenziale perde contro la TV

L’ente previdenziale dei giornalisti ha chiesto il pagamento di contributi previdenziali a un’azienda televisiva nazionale per l’attività svolta da alcuni programmisti registi, ritenendola rientrante nel lavoro giornalistico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente. La Corte ha stabilito che, per l’obbligo di iscrizione previdenziale, non basta l’iscrizione all’albo, ma serve lo svolgimento effettivo di un’attività professionale giornalistica. Nel caso specifico, le mansioni dei programmisti registi non presentavano la tipica attività di mediazione informativa e non erano inserite in una testata giornalistica, escludendo così l’obbligo contributivo verso l’istituto dei giornalisti.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 572 Anno 2022
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Pubblicato il 12 luglio 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

L’obbligo di versare i contributi previdenziali all’ente di categoria dei giornalisti non dipende solo dal titolo formale del dipendente. La Corte di Cassazione ha chiarito i confini del lavoro giornalistico in una recente ordinanza. La controversia ha visto contrapposti l’ente previdenziale dei giornalisti e un’importante azienda radiotelevisiva nazionale. Il fulcro della discussione riguarda la reale natura delle mansioni svolte da alcuni dipendenti con la qualifica di programmisti registi. Non basta infatti essere iscritti all’albo professionale per pretendere il versamento dei contributi previdenziali specifici. Occorre che l’attività concreta svolta per il datore di lavoro sia riconducibile alla professione giornalistica.

Il caso dei programmisti registi televisivi

L’ente previdenziale ha emesso un decreto ingiuntivo (un ordine di pagamento emesso dal giudice) contro l’azienda televisiva. L’ente pretendeva il pagamento di contributi previdenziali omessi per alcuni programmisti registi. Secondo l’ente, questi lavoratori svolgevano un’attività di natura giornalistica all’interno dei programmi televisivi. L’azienda televisiva ha proposto opposizione contro questa richiesta di pagamento. I giudici di merito hanno accolto l’opposizione dell’azienda e hanno annullato la pretesa dell’ente. Essi hanno accertato che i programmisti registi non svolgevano compiti giornalistici. L’ente previdenziale ha quindi proposto ricorso in Cassazione per cercare di ribaltare la decisione dei giudici precedenti. L’ente sosteneva che la Corte d’Appello avesse valutato in modo errato le mansioni dei dipendenti.

I requisiti per la qualifica professionale

La giurisprudenza richiede la presenza contemporanea di due requisiti per far scattare l’obbligo contributivo. Il primo requisito è l’iscrizione del lavoratore all’Albo dei giornalisti. Il secondo requisito è lo svolgimento effettivo di un’attività lavorativa giornalistica presso il datore di lavoro. Questi due elementi devono coesistere e non sono alternativi. Se manca anche uno solo di essi, l’azienda non deve versare i contributi all’ente dei giornalisti. L’attività giornalistica si caratterizza per la mediazione informativa tra il fatto e il pubblico. Il giornalista raccoglie la notizia, la elabora e la diffonde attraverso un mezzo di informazione. Questa attività richiede un apporto creativo e critico nella selezione delle notizie.

Le motivazioni della Cassazione sul lavoro giornalistico

I giudici di legittimità (i magistrati della Cassazione che verificano il rispetto delle leggi) hanno rigettato il ricorso dell’ente previdenziale. La Corte ha confermato che le mansioni dei programmisti registi non costituiscono lavoro giornalistico. L’indagine sui fatti ha dimostrato che questi dipendenti non svolgevano alcuna attività di mediazione diretta tra la notizia e il pubblico. I programmi a cui lavoravano non erano assimilabili a una testata giornalistica. La Corte ha chiarito che il giudice di merito ha valutato correttamente le prove testimoniali. Questa valutazione dei fatti è insindacabile (non può essere modificata) in sede di legittimità. Di conseguenza, la pretesa dell’ente previdenziale è stata giudicata priva di fondamento giuridico. Non si può presumere la natura giornalistica solo in base al tipo di contratto collettivo applicato.

Le conclusioni sul mancato obbligo contributivo

La decisione della Cassazione stabilisce in modo definitivo che l’azienda televisiva non deve pagare i contributi previdenziali all’ente dei giornalisti per i programmisti registi. Il ricorso dell’ente previdenziale è stato interamente rigettato. L’ente previdenziale deve anche rimborsare le spese legali del giudizio all’azienda televisiva. Questa sentenza offre un chiarimento fondamentale per tutte le aziende del settore dei media. La qualificazione del rapporto di lavoro dipende sempre dalle mansioni effettivamente svolte e non dalle sole qualifiche formali o dalle pretese degli enti previdenziali. Le aziende possono quindi difendersi efficacemente da richieste di contributi non dovuti quando manca lo svolgimento reale dell’attività giornalistica.

Quali requisiti servono per l’obbligo di iscrizione previdenziale dei giornalisti?
Servono contemporaneamente l’iscrizione all’Albo dei giornalisti e lo svolgimento effettivo di attività giornalistica per il datore di lavoro.

Il programmista regista televisivo è considerato automaticamente un giornalista?
No, la qualifica dipende dalle mansioni concrete e non dal titolo, richiedendo una reale attività di mediazione informativa.

Cosa succede se manca uno dei requisiti per l’iscrizione previdenziale specifica?
Se manca anche solo uno dei requisiti, il datore di lavoro non è obbligato a versare i contributi all’ente previdenziale dei giornalisti.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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