Indennità NASpI: il socio amministratore deve comunicare la sua carica?
La questione della compatibilità tra la percezione dell’indennità NASpI e il mantenimento di una carica sociale in una società di capitali è un tema di grande attualità e rilevanza pratica. Molti lavoratori si trovano a interrogarsi sui propri obblighi comunicativi verso l’ente previdenziale al momento della richiesta del sussidio di disoccupazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22921 del 2024, ha fornito chiarimenti decisivi, distinguendo nettamente tra la titolarità di una carica sociale e lo svolgimento effettivo di un’attività lavorativa autonoma.
Il caso: la richiesta di indennità NASpI e il ruolo di socio amministratore
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un lavoratore a cui l’ente previdenziale aveva negato l’indennità NASpI. La motivazione del diniego risiedeva nella mancata comunicazione, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, della sua qualità di socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata (S.r.l.), attività peraltro preesistente allo stato di disoccupazione. Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione al lavoratore, ritenendo che la mera carica di consigliere non potesse essere considerata un’attività lavorativa autonoma soggetta all’obbligo di comunicazione previsto dalla legge. L’ente previdenziale, non condividendo tale interpretazione, ha proposto ricorso in Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente previdenziale, confermando di fatto il diritto del lavoratore a percepire l’indennità di disoccupazione. Sebbene abbia parzialmente corretto la motivazione della sentenza d’appello su un punto specifico (l’applicabilità dell’obbligo di comunicazione anche ad attività preesistenti), ha concluso che nel caso di specie mancava il presupposto fondamentale: lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma o d’impresa.
Le motivazioni: distinzione tra carica sociale e attività lavorativa
Il cuore della decisione della Corte risiede nella distinzione fondamentale tra la posizione di amministratore e l’esercizio di un’attività lavorativa. I giudici hanno chiarito che l’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa sulla indennità NASpI (art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015) scatta quando il percettore del sussidio intraprende o svolge un'”attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” da cui deriva un reddito.
La Corte ha specificato che la carica di consigliere di amministrazione, di per sé, non integra tale fattispecie. Essa si colloca nell’ambito del contratto di società e attiene al vincolo di immedesimazione organica con l’ente, non configurandosi automaticamente come prestazione lavorativa autonoma. L’iscrizione alla Gestione Separata, obbligatoria per gli amministratori, ha la funzione di assicurare copertura previdenziale a questa figura, ma non trasforma la carica in un’attività lavorativa ai fini della normativa sulla disoccupazione.
In altre parole, per far scattare la decadenza dalla NASpI, non è sufficiente dimostrare che il soggetto ricopre una carica sociale. L’ente previdenziale deve provare che l’amministratore svolge concretamente un’attività lavorativa a beneficio della società, che sia autonoma o imprenditoriale. Nel caso esaminato, tale prova non è stata fornita, pertanto la mera titolarità della carica, anche se preesistente alla richiesta di NASpI, è stata ritenuta irrilevante.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa sentenza offre un principio di diritto molto importante per i lavoratori che si trovano in una situazione simile. Le conclusioni pratiche sono le seguenti:
- Nessuna decadenza automatica: La sola carica di socio o amministratore di una S.r.l. non comporta la decadenza automatica dall’indennità NASpI in caso di mancata comunicazione.
- Rilevanza dell’attività effettiva: L’obbligo di comunicazione, e la conseguente possibile decadenza, sorge solo se il beneficiario della NASpI svolge un’effettiva e concreta attività lavorativa autonoma o imprenditoriale per la società, da cui si presume un reddito.
- Onere della prova: Spetta all’ente previdenziale dimostrare non solo la titolarità della carica, ma anche lo svolgimento di tale attività lavorativa concreta da parte del soggetto.
Di conseguenza, chi ricopre un ruolo puramente formale o passivo in una società, senza svolgere attività lavorativa retribuita, può legittimamente richiedere e percepire la NASpI senza incorrere in decadenze per omessa comunicazione della propria carica.
Un socio amministratore di S.r.l. perde l’indennità NASpI se non comunica la sua carica all’ente previdenziale?
No. Secondo la sentenza, non si perde il diritto alla NASpI per la sola mancata comunicazione della carica. La decadenza si verifica solo se, oltre alla carica, si svolge un’effettiva attività lavorativa autonoma o d’impresa per la società e non si comunica tale attività e il reddito previsto.
L’obbligo di comunicare un’attività lavorativa autonoma vale anche se questa era già in essere prima della richiesta di NASpI?
Sì, la Corte ha chiarito che l’obbligo di comunicazione all’ente previdenziale sussiste anche per le attività lavorative autonome o d’impresa preesistenti alla domanda di disoccupazione. La comunicazione va fatta entro trenta giorni dalla data della domanda di prestazione.
La semplice titolarità di una carica di amministratore è considerata “attività lavorativa autonoma” ai fini della NASpI?
No. La sentenza specifica che la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata non può essere assimilata di per sé all’esercizio di un’attività lavorativa autonoma o imprenditoriale. È necessario che sia accertato lo svolgimento concreto di un’attività lavorativa a beneficio della società.