Incentivo all’esodo: la Cassazione conferma l’inclusione della tredicesima
L’interpretazione della base di calcolo per l’incentivo all’esodo rappresenta un tema cruciale nelle controversie di lavoro. Con l’ordinanza n. 4155/2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione, ribadendo un principio fondamentale: la tredicesima mensilità deve essere inclusa nel computo della ‘retribuzione lorda’ utilizzata per determinare l’importo dell’incentivo, a meno che non sia esplicitamente esclusa da un accordo chiaro e specifico. Analizziamo questa importante decisione.
I fatti di causa
La vicenda ha origine dalla domanda di un ex dipendente di un ente pubblico regionale. Il lavoratore aveva aderito a una procedura di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, accettando un incentivo all’esodo. Successivamente, aveva agito in giudizio sostenendo che l’importo ricevuto era stato calcolato in modo errato, poiché non teneva conto della tredicesima mensilità. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione al lavoratore, condannando l’ente al pagamento delle differenze.
Il ricorso dell’Ente e la definizione dell’incentivo all’esodo
L’ente regionale ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su diversi motivi. In sintesi, sosteneva che la Corte d’Appello avesse erroneamente interpretato la volontà delle parti espressa nel contratto di risoluzione. Secondo l’ente, l’accordo fissava un importo specifico e accettato dal dipendente, che doveva considerarsi vincolante in virtù del principio di autonomia contrattuale. Inoltre, lamentava vizi procedurali e l’errata applicazione degli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittima una legge regionale interpretativa, la quale escludeva la tredicesima dal calcolo.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi del ricorso, considerandoli infondati. I giudici hanno trattato congiuntamente le varie censure, data la loro stretta connessione, e hanno confermato la decisione della Corte d’Appello. Il fulcro della decisione si basa su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito che il concetto di ‘retribuzione lorda’, previsto dalla legge regionale istitutiva dell’incentivo all’esodo, deve essere interpretato in modo da includere anche la tredicesima mensilità. Questo principio era già stato affermato in numerose sentenze precedenti (tra cui la n. 1748 del 2017), creando un vero e proprio ‘diritto vivente’ sull’argomento.
I giudici hanno specificato che l’accordo individuale siglato tra l’ente e il dipendente si limitava a indicare un importo finale, senza specificare gli elementi retributivi presi a base del calcolo. In assenza di una clausola contrattuale che derogasse esplicitamente e chiaramente al principio generale, non si poteva desumere una volontà delle parti di escludere la tredicesima. L’autonomia negoziale delle parti, quindi, non era stata violata, poiché l’accordo non conteneva una pattuizione contraria al criterio legale come interpretato dalla giurisprudenza.
Infine, la Corte ha confermato che la dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale interpretativa (sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 2011) ha un effetto retroattivo (ex tunc), che si estende anche ai rapporti, come quello in esame, non ancora ‘esauriti’ al momento della pubblicazione della sentenza, ovvero quelli per cui non erano ancora maturate preclusioni o decadenze processuali.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza la tutela del lavoratore nelle procedure di risoluzione consensuale. Stabilisce che, per escludere elementi retributivi come la tredicesima dal calcolo dell’incentivo all’esodo, non è sufficiente indicare un importo forfettario nell’accordo. È necessaria una clausola contrattuale esplicita e inequivocabile. Questa decisione serve da monito per i datori di lavoro, che devono redigere con la massima chiarezza gli accordi di incentivazione, e conferma la tendenza della giurisprudenza a un’interpretazione estensiva del concetto di retribuzione a favore del prestatore di lavoro.
La tredicesima mensilità deve essere inclusa nel calcolo dell’incentivo all’esodo?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il concetto di ‘retribuzione lorda’ previsto dalla legge come base di calcolo per l’incentivo all’esodo include anche la tredicesima mensilità, seguendo un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente può escludere la tredicesima dal calcolo?
Sì, ma solo se l’accordo contiene una clausola specifica, chiara ed esplicita che preveda tale esclusione. La semplice indicazione di una somma finale, senza specificare le modalità di calcolo, non è sufficiente a derogare al principio generale di inclusione della tredicesima.
Una dichiarazione di incostituzionalità di una legge ha effetti sui rapporti di lavoro già conclusi con un accordo?
Sì, ha un effetto retroattivo (ex tunc) e si applica anche ai rapporti giuridici non ancora ‘esauriti’ al momento della pubblicazione della sentenza. Un rapporto non è considerato esaurito se, come nel caso di specie, non sono ancora intervenute preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni che impediscano di ricalcolare le somme dovute.