Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7598 Anno 2019
2019
54
Civile Ord. Sez. L Num. 7598 Anno 2019
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso 23085-2017 proposto da: da :
COGNOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO OSTIA (Roma), presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; legale presso
avverso la sentenza n. 947/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 03/04/2017 R.G.N. 1890/2014; il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
1. L’odierna ricorrente adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia con ric ex art. 414 cod. proc. civ., deducendo di avere lavorato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE con mansioni di cameriera ininterrottamente dal 1° gennaio 2008 a 20 maggio 2011, data nella quale deduceva di essere stata licenziata oralmente. Rivendicava il pagamento di euro 38.772,34 a titolo di differenze retributi indennità varie.
1.1. Il Giudice del lavoro, ritenuta l’applicabilità della legge n. 92 d procedeva alla conversione del rito ordinario nel c.d. rito Fornero; quin entrambe le fasi del primo grado, rigettava l’impugnativa del licenziamento dichiarava l’inammissibilità della domanda vertente sulle pretese di nat economica avanzate ex art. 36 Cost..
2. La Corte di appello di Bari rigettava il reclamo proposto dalla lavoratrice avv la suddetta pronuncia, osservando:
– che, alla data di proposizione del ricorso (settembre 2012), era vigente la le n. 92/2012 e che, pertanto, l’impugnativa del licenziamento doveva essere regolata dalla disciplina introdotta dalla nuova legge, anche se la cessazione del rapporto avvenuta anteriormente;
– che doveva essere confermata la statuizione di inammissibilità della domanda concernente le differenze retributive, poiché la nuova legge non consente proposizione cumulativa di domande di ordine economico fondate su titoli divers dall’impugnativa del licenziamento;
– che la prova testimoniale e documentale non consentiva di ritenere dimostrato l’assunto della ricorrente, secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe proseguito al 2011 e sarebbe cessato per licenziamento verbale, anziché per dimissioni rassegnate in data 30 novembre 2009.
3. Per la cassazione di sentenza la COGNOME propone ricorso affidato a quattr motivi. Resiste con controricorso la s.r.l. RAGIONE_SOCIALE, con sede in Sipo Manfredonia.
4. Con delibera del Commissario Straordinario dell’Ordine degli Avvocati di Bari d 5 ottobre 2017, la ricorrente è stata ammessa, in via anticipata e provvisoria patrocinio a spese dello Stato.
5. Il P.G. ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo la lavoratrice denuncia violazione e falsa applicazio dell’art. 1, commi da 47 a 68, della legge n. 92 del 2012 (art. 360 n. 3 cod. p civ.) per avere la Corte territoriale ritenuto la fattispecie assoggettata alla l 92 del 2012, entrata in vigore 29 giugno 2012, mentre il licenziamento impugnato, intimato verbalmente, risaliva al 20 maggio 2011, molto tempo prima dell’entrat in vigore della c.d. riforma Fornero. Inoltre, al licenziamento (orale) og dell’impugnativa giudiziale non si applica l’art. 18 Stat. lav., ma la dis generale delle obbligazioni e degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. in mater inadempimento.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comm 48, legge n. 92 del 2012 e dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc per avere i giudici di merito, previa commutazione del rito, da ordinario a spec erroneamente dichiarato inammissibile la domanda avente oggetto le pretese economiche diverse da quelle connesse all’impugnativa del licenziamento, pur essendo la domanda stata correttamente introdotta secondo il rito ordinario.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell 2 legge 604 del 1966 e degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., poiché, in difetto di scritta, il licenziamento non è idoneo a determinare la risoluzione del rappor lavoro, con la conseguente persistenza dell’obbligo retributivo in capo al datore ditta datrice di lavoro non aveva mai comunicato il recesso, né aveva esibito alc atto in proposito.
4. Il quarto motivo, connesso al precedente, denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) per non avere la s debitamente considerato che il rapporto di lavoro, sorto sulla base di un contratt lavoro a tempo parziale e indeterminato, non conteneva alcuna data di cessazione e che la prosecuzione del rapporto oltre la data delle presunte dimissioni comporta loro implicita revoca e la conseguente tacita accettazione della controparte.
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Quanto ai primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, i quanto vedenti sulla medesima questione processuale, va premesso che, a norma
dell’ad. 1 comma 47 legge n. 92 del 2012, “Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti ne ipotesi regolate dall’ articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e success modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative al qualificazione del rapporto di lavoro”.
6.1. La ricorrente ha agito per l’accertamento della inefficacia del licenziamento vizio di forma in impresa non assistita dal regime di stabilità reale. Non risult sentenza impugnata che la lavoratrice avesse richiesto la tutela di cui all’ad della legge n. 300 del 1970, nella versione di testo all’epoca vigente.
Le conseguenze di tale inefficacia comportano, per le Sezioni unite di questa Cort (sent. n. 508 del 1999), che il recesso non produce effetti sulla continuit rapporto e il lavoratore ha diritto non già alle retribuzioni, ma al risarcime danno, da determinarsi secondo le regole generali dell’inadempimento delle obbligazioni (v. in tal senso, anche Cass. n. 22297 del 2017).
6.2. La domanda vedeva su un (preteso) licenziamento orale avvenuto in data anteriore al 18 luglio 2012. In caso di licenziamento intimato prima dell’entra vigore della riforma Fornero, e non rientrante, secondo il precedente regime, tr ipotesi assoggettata a tutela reale, come il caso il licenziamento orale int prima del 18 luglio 2012 da un datore di lavoro con meno di 16 dipendenti l’impugnazione deve essere proposta ai sensi dell’ad. 414 cod. proc. civ..
7. Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi il difetto dei presupposti perché tale processuale possa trovare ingresso, alla stregua del principio, più volte afferm da questa Corte, secondo cui la trattazione della controversia, da parte del giud adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nul del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall’erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del dir difesa (tra le più recenti, Cass. n. 23682 del 2017; v. inoltre, Cass. n. 12 2012), con specifico riferimento al rispetto del contraddittorio, all’acquisizion prove e, più in generale, a quanto possa avere impedito o anche soltanto ridotto libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario (Cass. n. 13639 del 2013).
7.1. Non risulta in alcun modo allegato che il mutamento del rito operato d giudice di primo grado abbia comportato (ed eventualmente sotto quale profilo) una lesione del diritto di difesa. Non vi sono deduzioni al riguardo, poiché il mot
ricorso si limita a denunciare la violazione di ordine processuale senza a aggiungere.
8. Il terzo motivo vede sulla soluzione offerta dai giudici di merito in ordin modalità e all’epoca di cessazione del rapporto di lavoro. La sentenza impugnata d atto dell’esame della documentazione e delle risultanze della prova testimoniale. L denuncia dell’odierna ricorrente investe, sub specie violazione di legge, l’esito cui è pervenuta la Corte territoriale nell’esame e valutazione delle risultanze di causa
9.1. Al riguardo, in limine va rilevato che il ricorso è carente dei requisit indicazione e di allegazione, di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6 cod. proc e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., non risultando il documento ritenut
decisivo trascritto né in tutto né in parte.
9.2. Come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009; cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013 n. 14784 del 2015 e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015),
è un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e qu di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente n ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il docume questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali o rende il ricorso inammissibile.
10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di pa ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella m indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfe nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sen dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
11. Risulta dagli atti che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese d Stato e pertanto deve dichiararsi, allo stato, che la stessa non è tenuta, p fronte della inammissibilità dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore imp a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d. 115 del 2002, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione predetto beneficio (v. Cass. n. 7368 del 2017, n. 20920 del 2015, n. 18523 d 2014).
11.1. Infatti, anche se la disposizione di cui all’art. 13 citato non prevede ese per tale ipotesi, la norma deve essere interpretata, sistematicamente, pur semp nel contesto del provvedimento legislativo in cui è stata inserita a seguito modifica di cui all’art. 1 legge n. 228/2012 e l’art. 131 DPR 30.5.2002 n. statuisce che: “Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipa dall’erario. Tra quelle prenotate a debito rientra il contributo unificato nel p civile e amministrativo” (v. Cass. n. 13935 del 2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen delle spese del presente giudizio, che liquida della somma di euro 3.500,00 p compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della n sussistenza allo stato dei presupposti per il versamento, da parte della ricorr
R.G. 23085/2017
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut ricorso, a norma del commal-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso nella Adunanza camerale del 9 gennaio 2019