Nomina a primario: chi decide in caso di contestazioni?
La procedura per diventare direttore di una struttura complessa in ospedale, comunemente detto primario, è spesso al centro di complesse vicende legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: la giurisdizione sulla nomina del primario. Questa decisione stabilisce a quale giudice spetta il compito di risolvere le controversie che nascono durante queste selezioni, un tema cruciale per medici e aziende sanitarie.
Il caso specifico riguardava un medico che aveva partecipato a una selezione per l’incarico di Direttore di Anestesia e Rianimazione. Dopo essere stato escluso, il medico ha impugnato gli atti della selezione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), lamentando una valutazione ingiusta e illegittima dei suoi titoli e del colloquio. L’Azienda Ospedaliera e il medico vincitore, tuttavia, hanno sostenuto che il T.A.R. non fosse il giudice competente. La questione è quindi arrivata fino alla Corte di Cassazione per definire una volta per tutte a chi spetta la giurisdizione.
La selezione del primario: concorso pubblico o scelta privata?
Il cuore del problema risiede nella natura della procedura di selezione. A prima vista, potrebbe sembrare un concorso pubblico, dato che è bandito da un ente pubblico come un’Azienda Ospedaliera. Se così fosse, la competenza sarebbe senza dubbio del Giudice Amministrativo, che si occupa di vigilare sulla correttezza dell’azione della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, la normativa sanitaria (in particolare il D.Lgs. 502/1992) disegna un percorso diverso. La procedura si articola in due fasi distinte. Nella prima fase, una commissione di esperti valuta i candidati e stila una rosa di idonei sulla base di requisiti professionali e manageriali. Questa fase ha certamente delle caratteristiche pubblicistiche. La seconda fase, però, è quella decisiva: il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria sceglie il vincitore tra i candidati idonei. Questa scelta finale non si basa su una graduatoria di merito, ma è di carattere essenzialmente fiduciario.
La giurisdizione sulla nomina del primario secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che la fase della scelta fiduciaria da parte del Direttore Generale è quella che caratterizza l’intera procedura. Il Direttore Generale, in questo frangente, agisce con i poteri e le capacità di un datore di lavoro privato. Non sta emanando un atto amministrativo autoritativo, ma sta scegliendo il proprio più stretto collaboratore sulla base di un rapporto di fiducia.
Questa natura privatistica dell’atto finale di nomina attrae l’intera controversia nella sfera di competenza del Giudice Ordinario. In base al principio di concentrazione delle tutele, non è possibile ‘spezzare’ il giudizio, affidando la prima fase al T.A.R. e la seconda al Tribunale del Lavoro. Tutta la procedura, comprese le eventuali illegittimità commesse dalla commissione nella fase di preselezione, deve essere valutata dal giudice che ha competenza sull’atto finale, ovvero il Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Le motivazioni: la natura privatistica della nomina
Le Sezioni Unite hanno ribadito che la nomina di un direttore di struttura complessa non è l’esito di un concorso tecnico. È piuttosto il risultato di una scelta discrezionale, anche se vincolata a una rosa di candidati qualificati. L’elemento dominante è la fiducia che il vertice aziendale ripone nel professionista scelto per guidare un reparto cruciale. Pertanto, il rapporto che si instaura è di natura lavorativa privata. Di conseguenza, la giurisdizione sulla nomina del primario non può che essere del giudice specializzato in materia di lavoro, che valuterà se l’Azienda Ospedaliera abbia agito secondo i principi di correttezza e buona fede, tipici del diritto privato.
Le conclusioni: la giurisdizione sulla nomina del primario è del Giudice Ordinario
In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del medico e ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario. Questo significa che la causa dovrà essere riproposta davanti al Tribunale del Lavoro competente. La sentenza consolida un orientamento ormai chiaro: le controversie relative alla nomina dei primari ospedalieri devono essere trattate come dispute di lavoro privato. Chi si ritiene danneggiato da una procedura di selezione non dovrà rivolgersi al T.A.R., ma dovrà intraprendere un’azione davanti al Giudice del Lavoro per far valere i propri diritti.
Se ritengo ingiusta la mia esclusione da una selezione per primario, a quale giudice devo rivolgermi?
Secondo la Corte di Cassazione, la competenza spetta al Giudice Ordinario, in particolare al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, e non al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
La selezione per direttore di struttura complessa è un concorso pubblico?
No. Sebbene inizi con una valutazione tecnica, la procedura si conclude con una scelta fiduciaria e discrezionale da parte del Direttore Generale, che agisce come un datore di lavoro privato.
Cosa significa che la scelta del primario è ‘fiduciaria’?
Significa che il Direttore Generale sceglie il candidato che ritiene più affidabile e adatto a ricoprire l’incarico, basandosi su una valutazione personale di fiducia, all’interno di una rosa di candidati già ritenuti tecnicamente idonei.