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Giornalista non iscritto all’albo: salta l’obbligo di iscrizione all’INPGI

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di iscrizione all’INPGI (l’ente previdenziale dei giornalisti) non dipende solo dalla natura giornalistica del lavoro svolto. Per far scattare tale obbligo, sono necessari due requisiti congiunti: lo svolgimento di attività giornalistica e la formale iscrizione del lavoratore all’albo dei giornalisti (o nel registro dei praticanti). La Corte ha stabilito che un’iscrizione successiva con effetto retroattivo non può sanare la mancanza del requisito per il passato. Di conseguenza, per il periodo in cui il lavoratore non era iscritto, i contributi non erano dovuti all’ente di categoria. L’Ente Previdenziale dei Giornalisti ha quindi vinto la causa.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7031 Anno 2023
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Pubblicato il 28 aprile 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Iscrizione all’Albo e Obbligo Contributivo: Il Caso del Giornalista non Iscritto

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di contributi previdenziali per i giornalisti. La sentenza chiarisce i presupposti necessari per l’obbligo di iscrizione all’INPGI, l’ente di previdenza di categoria. La questione centrale riguarda i lavoratori che svolgono attività giornalistica senza essere ancora formalmente iscritti al relativo albo professionale. La decisione sottolinea che la natura del lavoro, da sola, non è sufficiente a determinare la competenza dell’ente previdenziale specifico.

La Vicenda: Lavoro Giornalistico senza Iscrizione Formale

Il caso nasce dalla richiesta dell’erede di un lavoratore defunto. L’erede chiedeva il trasferimento dei contributi previdenziali, versati per anni all’ente previdenziale generale, al fondo specifico dei giornalisti. Il periodo in questione andava dal 1987 al 1994. Durante quegli anni, il lavoratore aveva effettivamente svolto mansioni di natura giornalistica per un’azienda di telecomunicazioni. Tuttavia, la sua iscrizione ufficiale nel registro dei praticanti giornalisti era avvenuta solo alla fine del 1994. L’Ente Previdenziale dei Giornalisti si era opposto alla richiesta, sostenendo che, in assenza di iscrizione all’albo, non sussisteva alcun obbligo contributivo nei suoi confronti.

Il Requisito Fondamentale: Il Doppio Binario per l’Obbligo di Iscrizione all’INPGI

La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Ente Previdenziale dei Giornalisti. I giudici hanno affermato un principio molto chiaro: l’obbligo di iscrizione all’INPGI si fonda su due requisiti che devono esistere contemporaneamente. Il primo è lo svolgimento di un’attività lavorativa riconducibile alla professione giornalistica. Il secondo, altrettanto indispensabile, è l’iscrizione del lavoratore nell’albo dei giornalisti, che include l’elenco dei professionisti, quello dei pubblicisti o il registro dei praticanti. Questi due elementi non sono alternativi, ma concorrenti. La mancanza di uno dei due impedisce il sorgere dell’obbligo assicurativo specifico.

L’Irrilevanza della Retrodatazione dell’Iscrizione

Un punto cruciale della controversia riguardava l’efficacia di un’eventuale iscrizione retrodatata. La Corte ha stabilito che la retrodatazione dell’iscrizione all’albo non può sanare la nullità del contratto di lavoro giornalistico per il periodo precedente. Di conseguenza, non può nemmeno creare retroattivamente l’obbligo contributivo verso l’ente di categoria. L’iscrizione all’albo non è una semplice formalità, ma un presupposto costitutivo del rapporto assicurativo con l’INPGI. Pertanto, per tutto il periodo in cui il lavoratore ha prestato la sua attività senza essere iscritto, il presupposto per l’iscrizione all’ente dei giornalisti non esisteva.

Le Motivazioni: Perché l’Obbligo di Iscrizione all’INPGI non è Automatico

La decisione della Corte si basa su una logica precisa. L’obbligo assicurativo verso un ente previdenziale di categoria, come l’INPGI, è una deroga al sistema generale gestito dall’INPS. Questa deroga si giustifica solo in presenza di requisiti formali e sostanziali ben definiti. L’iscrizione all’albo professionale è il requisito formale che attesta l’appartenenza del lavoratore a quella specifica categoria professionale. Senza questo status ufficiale, il rapporto di lavoro, pur avendo contenuti giornalistici, resta disciplinato dalle regole generali, anche sotto il profilo previdenziale. La Corte ha quindi ribadito che il nesso tra l’iscrizione all’albo e l’iscrizione all’INPGI è inscindibile.

Le Conclusioni: Chi Paga i Contributi se Manca l’Iscrizione?

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ente Previdenziale dei Giornalisti, annullando la precedente decisione favorevole all’erede. In pratica, la Corte ha stabilito che per il periodo lavorativo dal 1987 al 1994, non sussisteva l’obbligo di iscrizione all’INPGI. I contributi versati all’ente previdenziale generale sono stati quindi correttamente attribuiti. La richiesta dell’erede è stata respinta perché basata su un presupposto errato: la sola natura giornalistica dell’attività non è sufficiente a radicare la competenza dell’ente di categoria. È sempre necessaria anche la formale appartenenza all’ordine professionale.

Se svolgo un lavoro da giornalista ma non sono ancora iscritto all’albo, il mio datore di lavoro deve versare i contributi all’INPGI?
No. Secondo la Cassazione, l’obbligo di versare i contributi all’INPGI sorge solo se si è formalmente iscritti all’albo dei giornalisti (professionisti, pubblicisti o praticanti).

Un’iscrizione all’albo con effetto retroattivo può sanare la mancanza di contributi all’INPGI per il passato?
No. La sentenza chiarisce che la retrodatazione dell’iscrizione non è sufficiente a creare l’obbligo contributivo per il periodo precedente all’effettiva iscrizione.

A quale ente previdenziale vanno i contributi se lavoro come giornalista senza essere iscritto all’albo?
In assenza dei requisiti per l’iscrizione all’INPGI, i contributi devono essere versati al fondo previdenziale generale, ovvero l’INPS.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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