Gettone di Presenza: La Cassazione Chiarisce i Limiti per i Consiglieri Comunali
La questione del gettone di presenza per gli amministratori locali torna al centro del dibattito giuridico con una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 299 del 2024. Questa decisione affronta un tema cruciale: a quali organi interni di un Comune si estende il diritto dei consiglieri a percepire un compenso per la loro partecipazione? La risposta della Corte, orientata a un rigoroso contenimento della spesa pubblica, fornisce un’interpretazione restrittiva della normativa, con importanti implicazioni per l’autonomia regolamentare degli enti locali.
Il Contesto della Controversia
Un gruppo di consiglieri comunali e di quartiere di un importante Comune italiano ha citato in giudizio l’ente di appartenenza. La richiesta era duplice: accertare l’insussistenza del diritto del Comune a richiedere la restituzione dei gettoni di presenza già percepiti e, di conseguenza, ottenere la restituzione delle somme già versate (spontaneamente o coattivamente) e il pagamento dei compensi maturati ma non ancora corrisposti.
Il compenso contestato si riferiva alla partecipazione, tra il 2008 e il 2010, alle sedute di specifici organi: la Conferenza dei capigruppo, la Conferenza di programmazione e l’Ufficio di presidenza. Secondo i ricorrenti, tali organi erano funzionalmente equiparabili alle commissioni consiliari, per le quali la legge prevede esplicitamente il diritto al gettone di presenza.
L’Iter Giudiziario e le Posizioni delle Corti
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda dei consiglieri, sostenendo che l’espressione “consigli e commissioni”, utilizzata dall’art. 82 del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), non potesse essere interpretata in modo estensivo fino a includere organi come l’Ufficio di presidenza o la Conferenza dei capigruppo. Tali organi, secondo il giudice, non rientravano nella definizione legislativa e, pertanto, il regolamento comunale che ne equiparava le sedute a quelle delle commissioni doveva essere disapplicato per contrasto con la norma statale.
L’appello proposto dai consiglieri è stato dichiarato inammissibile e il caso è approdato in Cassazione, sollevando questioni di particolare rilevanza giuridica, tali da richiedere una pronuncia con valenza nomofilattica.
Il Gettone di Presenza e i Principi della Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la linea interpretativa dei giudici di merito, respingendo il ricorso. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione degli articoli 82 e 83 del Testo Unico degli Enti Locali, letti alla luce di un principio cardine: il contenimento della spesa pubblica.
L’Interpretazione Restrittiva dell’Art. 82
I giudici hanno chiarito che la normativa, nel prevedere il gettone di presenza, intende remunerare la partecipazione effettiva a specifici organi, ovvero i consigli e le commissioni consiliari. Questi ultimi sono organi con funzioni consultive, referenti e deliberanti, strumentali alla formazione degli atti del Consiglio comunale. L’Ufficio di presidenza e le conferenze dei capigruppo e di programmazione, invece, pur essendo composti da consiglieri, svolgono funzioni di supporto organizzativo e programmatorio per l’attività del presidente del consiglio. Non sono, quindi, assimilabili alle commissioni vere e proprie, la cui costituzione è disciplinata dall’art. 38 del TUEL.
Il Principio di Contenimento della Spesa Pubblica
La Corte ha evidenziato come l’intera disciplina dei compensi agli amministratori locali sia permeata da una logica di rigorosa regolamentazione e di omnicomprensività, volta a evitare la moltiplicazione degli emolumenti e a salvaguardare gli equilibri di bilancio. Le norme introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) hanno rafforzato questo principio, escludendo cumuli di indennità e gettoni.
Di conseguenza, l’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali, pur riconosciuta dalla Costituzione, incontra un limite invalicabile nei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica dettati dalla legge statale. La previsione di un compenso per la partecipazione a organi non espressamente contemplati dalla normativa statale si traduce in una violazione di tale principio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La sentenza impugnata è stata ritenuta corretta nell’affermare che il gettone di presenza non può essere riconosciuto per la partecipazione a organismi non annoverabili tra i “consigli e commissioni”. La Corte ha sottolineato che l’interpretazione restrittiva è ampiamente giustificata per evitare un aggravamento degli oneri economici per gli enti locali. La moltiplicazione di organismi interni retribuiti contrasta con la necessità di contenere la spesa, un principio generale della legge statale che si impone anche all’autonomia degli enti locali. Pertanto, la facoltà dei consigli di costituire organismi collegiali interni non comporta automaticamente la possibilità di prevedere un compenso ulteriore per la partecipazione agli stessi.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione stabilisce un punto fermo: l’elenco degli organi la cui partecipazione dà diritto al gettone di presenza è tassativo. I regolamenti comunali non possono estendere tale diritto a organi con funzioni meramente organizzative o di supporto, anche se composti da consiglieri. Questa pronuncia rafforza il principio di legalità della spesa pubblica e serve da monito per gli enti locali, che devono esercitare la propria autonomia organizzativa nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei principi inderogabili stabiliti dal legislatore nazionale.
I consiglieri comunali hanno diritto al gettone di presenza per la partecipazione a qualsiasi organo interno del Consiglio?
No, il diritto al gettone di presenza è strettamente limitato alla partecipazione ai “consigli e commissioni” come specificamente indicati dall’art. 82, comma secondo, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo un’interpretazione restrittiva della norma.
L’Ufficio di presidenza, la Conferenza dei capigruppo e la Conferenza di programmazione sono equiparabili alle commissioni consiliari ai fini del compenso?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tali organi non sono assimilabili alle commissioni consiliari in senso stretto. Essi svolgono funzioni di supporto strumentali all’attività organizzativa e programmatoria del presidente, diverse da quelle consultive, referenti e deliberanti tipiche delle commissioni previste dalla legge.
Un regolamento comunale può estendere il diritto al gettone di presenza a organi non espressamente previsti dalla legge statale?
No, l’autonomia regolamentare del Comune non può derogare ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legge statale. Il principio di contenimento della spesa e la tassatività dei compensi previsti dagli artt. 82 e 83 del d.lgs. 267/2000 prevalgono, impedendo l’introduzione di compensi ulteriori non contemplati dalla normativa nazionale.