Fideiussione confidi minori: la Cassazione ne conferma la validità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema di grande rilevanza per il mondo del credito e delle garanzie, chiarendo la portata dell’operatività dei cosiddetti ‘confidi minori’. La questione centrale riguarda la validità della fideiussione confidi minori prestata a garanzia di debiti tributari. La Suprema Corte, allineandosi a un precedente intervento delle Sezioni Unite, ha stabilito che tale attività non è preclusa a questi soggetti, cassando la decisione di un tribunale di merito che ne aveva dichiarato la nullità.
Il caso: una garanzia per debiti tributari contestata
La vicenda trae origine dalla richiesta di ammissione allo stato passivo di un fallimento presentata da un Ente di Riscossione. Il credito, di importo considerevole, era fondato su un contratto di fideiussione stipulato con una società cooperativa di garanzia fidi, poi fallita. Attraverso tale contratto, la cooperativa (un ‘confidi minore’ iscritto nell’elenco ex art. 106 del Testo Unico Bancario) aveva garantito i debiti tributari dei propri soci nei confronti dell’erario.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva escluso il credito, ritenendo la polizza fideiussoria invalida. Secondo il giudice di merito, la cooperativa non era un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale vigilato (ex art. 107 TUB) e, pertanto, non era abilitata a rilasciare garanzie a favore dell’Amministrazione Finanziaria.
La decisione del Tribunale e i motivi del ricorso
Il Tribunale fondava la propria decisione su un’interpretazione restrittiva della normativa di settore, in particolare dell’art. 155, comma 4, del Testo Unico Bancario. Tale norma, secondo il giudice, riservava la possibilità di prestare garanzie per obbligazioni tributarie unicamente ai ‘confidi maggiori’, ovvero quelli iscritti nell’elenco speciale e sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia. Di conseguenza, la garanzia prestata dal confidi minore era stata dichiarata nulla.
L’Ente di Riscossione ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo l’erroneità di questa interpretazione e l’applicabilità di altre norme che, a suo dire, estendevano a tutti i confidi la facoltà di rilasciare tali garanzie.
Fideiussione confidi minori e il principio delle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, basando la propria decisione su un fondamentale principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8472/2022. Questo precedente aveva già chiarito che l’attività di rilascio di fideiussioni, specialmente per crediti non bancari, non è un’attività riservata in via esclusiva a soggetti autorizzati come gli intermediari finanziari vigilati.
Secondo le Sezioni Unite, la fideiussione prestata da un ‘confidi minore’ a garanzia di un debito di un proprio associato non è nulla per violazione di norma imperativa. La legge non prevede una nullità testuale in questi casi, né essa può essere desunta indirettamente. L’attività di garanzia collettiva dei fidi, svolta da questi soggetti, non preclude il rilascio di fideiussioni, purché coerenti con l’oggetto sociale.
Le motivazioni della Suprema Corte
Applicando questo principio al caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nel dichiarare la nullità della fideiussione. Il fatto che la società cooperativa fosse iscritta solo nell’elenco generale ex art. 106 TUB non era di per sé sufficiente a impedirle di prestare validamente la garanzia contestata. L’attività di fideiussione non rientra nel perimetro delle attività finanziarie riservate per legge a intermediari sottoposti a specifici regimi di vigilanza.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che il Tribunale non si era attenuto ai corretti principi di diritto e che la sua decisione doveva essere annullata. Il giudizio è stato rinviato allo stesso Tribunale, ma in diversa composizione, affinché riesamini la questione alla luce dell’orientamento consolidato della Cassazione.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza consolida un importante principio a favore dell’operatività dei confidi minori. La decisione chiarisce che il loro ruolo non è limitato alla sola garanzia per finanziamenti bancari, ma può estendersi anche ad altre forme di garanzia, incluse quelle per debiti tributari. Ciò ha significative implicazioni pratiche: da un lato, rafforza la validità delle garanzie già prestate da questi enti, proteggendo i creditori che vi hanno fatto affidamento; dall’altro, amplia le possibilità operative per i confidi minori, consentendo loro di offrire un servizio più completo alle imprese associate, agevolando anche i rapporti con l’Amministrazione Finanziaria, ad esempio in caso di richieste di rateizzazione dei debiti erariali.
Un ‘confidi minore’ può rilasciare una fideiussione per garantire debiti fiscali?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, richiamando un principio delle Sezioni Unite, l’attività di rilascio di fideiussioni non è riservata in via esclusiva a intermediari finanziari vigilati, pertanto anche un confidi minore può prestare validamente tale garanzia.
La fideiussione rilasciata da un confidi non iscritto all’elenco speciale ex art. 107 TUB è nulla?
No, non è nulla per violazione di norma imperativa. La Corte ha chiarito che la legge non prevede una nullità testuale né questa può essere ricavata indirettamente, in quanto il rilascio di fideiussioni non è un’attività preclusa alle società cooperative che operano in coerenza con il loro oggetto sociale.
Perché il Tribunale aveva inizialmente dichiarato nulla la garanzia?
Il Tribunale riteneva, erroneamente, che la normativa di settore riservasse la possibilità di prestare garanzie a favore dell’Amministrazione Finanziaria solo ai confidi ‘maggiori’, cioè quelli iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 TUB e sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia.