Equo Premio: la Legge Nuova si Applica anche alle Vecchie Invenzioni?
L’equo premio rappresenta un fondamentale diritto per il lavoratore che realizza un’invenzione nell’ambito del suo rapporto di lavoro. Ma cosa succede se, anni dopo l’invenzione, una nuova normativa aumenta la misura di tale compenso? Si continua ad applicare la vecchia regola o si adotta quella nuova, più favorevole? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione cruciale, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti in corso, garantendo così al ricercatore il trattamento economico più aggiornato.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un ricercatore di un noto ente pubblico di ricerca, inventore di un'”Antenna interstiziale miniaturizzata per applicazioni di ipertermia a microonde in medicina e chirurgia”. L’invenzione, brevettata nel 2001, era stata concessa in licenza esclusiva a una società privata per la sua commercializzazione.
Secondo un regolamento interno dell’ente risalente al 1982, al ricercatore spettava un equo premio pari al 20% dei proventi derivanti dallo sfruttamento. Tuttavia, nel 2013, l’ente ha emanato un nuovo regolamento che, in linea con il Codice della Proprietà Industriale, ha elevato tale compenso al 50%.
La controversia è nata quando l’ente ha continuato a corrispondere al ricercatore la vecchia percentuale del 20%, sostenendo che la disciplina applicabile fosse quella in vigore al momento del conseguimento dell’invenzione.
La Questione Giuridica: il calcolo dell’equo premio
Il nodo centrale della questione era l’interpretazione di una clausola del nuovo regolamento del 2013, in particolare l’art. 29, il quale stabiliva che “A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti di proprietà intellettuale del CNR saranno soggette alle disposizioni qui previste”.
L’ente di ricerca sosteneva una lettura restrittiva: per “procedure in corso” dovevano intendersi solo quelle di concessione dei brevetti, escludendo quindi i rapporti economici già consolidati per invenzioni passate. Secondo questa tesi, applicare il 50% a un’invenzione del 2001 avrebbe significato un’illegittima applicazione retroattiva della nuova norma.
Il ricercatore, al contrario, riteneva che l’espressione dovesse essere intesa in senso ampio, includendo l’intero rapporto giuridico ed economico derivante dall’invenzione, che perdura nel tempo attraverso il suo sfruttamento commerciale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente, confermando le decisioni dei giudici di merito. I magistrati hanno chiarito che il nuovo regolamento del 2013, pur non avendo efficacia retroattiva, si applica ai rapporti di durata, come quello relativo allo sfruttamento di un’invenzione, per gli effetti che si producono successivamente alla sua entrata in vigore.
La Corte ha fornito un’interpretazione estensiva e logica dell’espressione “procedure in corso relative ai Diritti di proprietà intellettuale”. Questa locuzione, secondo i giudici, non si limita alla sola fase burocratica di ottenimento del brevetto, ma abbraccia il complessivo rapporto che lega il lavoratore-inventore all’amministrazione. Questo rapporto include necessariamente anche gli aspetti economici, come la valorizzazione dell’invenzione e la corresponsione del giusto compenso.
In altre parole, dal momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (1.12.2013), il calcolo dell’equo premio deve essere effettuato sulla base della nuova e più favorevole percentuale del 50%, perché è da quella data che la nuova disciplina regola gli effetti futuri di un rapporto ancora in essere.
Conclusioni
Questa pronuncia stabilisce un principio di grande importanza per la tutela degli inventori dipendenti, in particolare nel settore della ricerca pubblica. La decisione afferma che le modifiche normative che migliorano le condizioni economiche per gli inventori devono essere applicate anche ai proventi futuri di invenzioni passate, purché lo sfruttamento economico sia ancora in corso. Ciò garantisce un adeguamento del compenso alle normative vigenti, valorizzando nel tempo il contributo intellettuale del ricercatore e assicurando che il suo equo premio rifletta le attuali disposizioni di legge, senza rimanere ancorato a normative superate.
Per calcolare l’equo premio di un’invenzione, si applica la norma in vigore al momento dell’invenzione o quella in vigore al momento del pagamento?
Si applica la norma in vigore nel momento in cui maturano i proventi da corrispondere. La Corte ha stabilito che i nuovi regolamenti si applicano alle “procedure in corso”, intendendo con ciò l’intero rapporto di sfruttamento economico dell’invenzione, che perdura nel tempo.
Un nuovo regolamento che aumenta la percentuale dell’equo premio può applicarsi a invenzioni brevettate anni prima?
Sì. La Corte ha chiarito che non si tratta di un’applicazione retroattiva, ma di una disciplina che regola, per il futuro, gli effetti dei rapporti di durata ancora in essere al momento della sua entrata in vigore.
Cosa significa l’espressione “procedure in corso” in un regolamento sulla proprietà intellettuale?
Secondo la sentenza, l’espressione va intesa in senso ampio. Non si limita alla fase di concessione del brevetto, ma include il complesso rapporto tra l’inventore e il datore di lavoro, compresi i profili relativi allo sfruttamento economico dell’invenzione e al conseguente pagamento del compenso.