Eccezione di Incompetenza: L’Onere della Prova Ricade sul Convenuto
Nel contesto di una causa civile, la scelta del tribunale competente è un passo cruciale. Tuttavia, la parte convenuta può contestare tale scelta attraverso una eccezione di incompetenza territoriale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto fondamentale di questa procedura: l’onere del convenuto di contestare in modo completo e specifico tutti i possibili fori competenti. Se l’eccezione è parziale, essa è destinata a fallire, radicando la causa presso il giudice inizialmente adito.
I Fatti di Causa: Un Assegno Prescritto e la Scelta del Tribunale
Una società, divenuta creditrice a seguito della cessione di un credito, si trovava in possesso di un assegno circolare emesso da un noto istituto bancario. L’assegno, originariamente ottenuto nell’ambito di una procedura esecutiva, era stato smarrito e, una volta ritrovato, era ormai prescritto, rendendone impossibile l’incasso. La società creditrice ha quindi avviato una causa dinanzi al Tribunale di Napoli per ottenere dalla banca l’emissione di un nuovo titolo di pari importo o, in subordine, il pagamento della somma corrispondente.
La Difesa della Banca e l’eccezione di incompetenza
Costituendosi in giudizio, la banca convenuta ha sollevato in via pregiudiziale un’eccezione di incompetenza per territorio. A suo avviso, il tribunale competente non era quello di Napoli, bensì quello di Roma. La motivazione si basava sul fatto che l’obbligazione originaria (l’emissione dell’assegno) derivava da un’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma in una procedura esecutiva. Pertanto, secondo la banca, doveva applicarsi il foro speciale e inderogabile previsto per le cause di esecuzione.
Il Tribunale di Napoli ha accolto l’eccezione, dichiarando la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma. Contro questa decisione, la società creditrice ha proposto regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’analisi della Cassazione sulla natura della causa
La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo il ricorso della società. Il punto focale dell’analisi è stata la corretta qualificazione dell’azione legale intrapresa. La Corte ha chiarito che la società creditrice, pur essendo munita di un titolo esecutivo (l’ordinanza di assegnazione), non aveva avviato una procedura di esecuzione forzata. Al contrario, aveva promosso un’ordinaria azione di adempimento, chiedendo una nuova condanna della banca alla consegna di un nuovo assegno o al pagamento della somma.
Di conseguenza, non era applicabile il foro speciale dell’esecuzione (art. 26 c.p.c.), ma dovevano essere considerati i criteri generali per le cause relative a diritti di obbligazione.
L’Onere di Contestare Tutti i Fori Concorrenti
Per le cause obbligatorie, il codice di procedura civile prevede diversi fori concorrenti, la cui scelta spetta all’attore. Tra questi vi sono:
- Il foro generale della persona giuridica convenuta (luogo della sede, art. 19 c.p.c.).
- Il foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione (forum contractus, art. 20 c.p.c.).
- Il foro del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis, art. 20 c.p.c.).
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: quando il convenuto solleva un’eccezione di incompetenza in presenza di fori concorrenti, ha l’onere di contestare specificamente e motivatamente l’inapplicabilità di ciascuno di essi. Nel caso di specie, la banca si era limitata a contestare il foro basato sul domicilio del creditore e a sostenere la competenza del foro dove era sorta l’obbligazione (Roma), omettendo di contestare il foro generale della propria sede legale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che l’omessa contestazione di anche solo uno dei fori concorrenti rende l’eccezione incompleta e, pertanto, giuridicamente inefficace. Un’eccezione incompleta viene considerata come non proposta. L’incompletezza è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza. La mancata contestazione da parte della banca del criterio di collegamento previsto dall’art. 19 c.p.c. (foro della sede del convenuto) ha comportato l’inammissibilità dell’intera eccezione. Di conseguenza, la competenza è rimasta radicata presso il giudice originariamente scelto dall’attore, ovvero il Tribunale di Napoli, in base ai criteri non contestati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa in Giudizio
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la formulazione di un’eccezione di incompetenza territoriale richiede massima precisione e completezza. Il convenuto non può limitarsi a indicare quello che ritiene essere il foro corretto, ma deve analiticamente smontare la potenziale applicabilità di tutti gli altri fori previsti dalla legge. Un’eccezione parziale o generica è destinata al rigetto, con l’effetto di consolidare la scelta processuale dell’attore e di proseguire la causa dinanzi a un giudice che si riteneva non competente.
Chi ha l’onere di provare i fatti a fondamento di una eccezione di incompetenza territoriale derogabile?
In presenza di più fori concorrenti, l’onere grava sul convenuto che solleva l’eccezione. Egli deve contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei criteri alternativi previsti dalla legge e fornire la prova delle circostanze di fatto a sostegno della sua contestazione.
Cosa succede se il convenuto contesta solo alcuni dei possibili fori competenti?
Se il convenuto omette di contestare anche solo uno dei fori concorrenti, la sua eccezione di incompetenza è considerata incompleta e, di conseguenza, inefficace, come se non fosse mai stata proposta. La competenza si radica quindi presso il giudice adito dall’attore.
L’azione per ottenere il pagamento di un credito assegnato in una procedura esecutiva è soggetta al foro dell’esecuzione?
No. Secondo la Corte, se la parte creditrice non procede in via esecutiva ma avvia un’autonoma azione di adempimento per ottenere la condanna al pagamento o alla consegna di un bene, non si applica il foro speciale dell’esecuzione (art. 26 c.p.c.). Si applicano, invece, i fori generali e facoltativi previsti per le obbligazioni (artt. 19 e 20 c.p.c.).