Domanda trasversale tra convenuti: la Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite
Quando un convenuto decide di citare in giudizio un altro convenuto all’interno dello stesso processo, quali regole procedurali deve seguire? È sufficiente inserire la cosiddetta domanda trasversale nella propria comparsa di risposta, o è necessario seguire le più rigide formalità previste per la chiamata in causa di un terzo, inclusa la richiesta di rinvio della prima udienza? A questa domanda, fonte di un annoso dibattito giuridico, risponderanno presto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale con l’ordinanza interlocutoria in commento.
I Fatti di Causa: una disputa immobiliare
La vicenda trae origine da una complessa disputa familiare e immobiliare. Un uomo aveva ottenuto in tribunale il riconoscimento della proprietà esclusiva di un immobile, precedentemente assegnato alla sorella tramite un atto di divisione risultato poi simulato. Nel frattempo, la sorella aveva venduto l’immobile a terzi acquirenti, pur informandoli della causa pendente.
Ottenuta la restituzione del bene, il legittimo proprietario ha agito in giudizio contro la sorella e gli acquirenti per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione dell’immobile. Nel processo, si sono delineate due posizioni contrapposte tra i convenuti:
- La sorella ha proposto domanda di manleva verso gli acquirenti.
- Gli acquirenti, a loro volta, hanno proposto una domanda trasversale di manleva nei confronti della sorella, ritenendola responsabile di averli coinvolti nella vicenda.
Il punto cruciale è che, a differenza della sorella, gli acquirenti hanno formulato la loro domanda di manleva senza richiedere contestualmente il differimento della prima udienza, un adempimento previsto dall’art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di un terzo.
La questione procedurale e la decisione d’Appello
Il Tribunale di primo grado aveva accolto entrambe le domande, condannando gli acquirenti a risarcire il proprietario e la sorella a manlevare gli acquirenti. La Corte d’Appello, tuttavia, ha ribaltato parzialmente la decisione, dichiarando inammissibile la domanda di manleva degli acquirenti verso la sorella proprio per la mancata richiesta di rinvio dell’udienza. Secondo la Corte territoriale, infatti, anche la domanda proposta verso un altro convenuto deve seguire le stesse formalità della chiamata di un terzo estraneo al processo, per garantire pienamente il diritto di difesa.
Le motivazioni della Cassazione: un contrasto da risolvere
Investita della questione, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rilevato l’esistenza di un profondo e radicato contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla corretta procedura da seguire per la domanda trasversale.
L’orientamento tradizionale e meno formalistico
Un primo indirizzo, più risalente, sostiene che non sia necessario l’onere di chiedere il differimento dell’udienza. La ragione è semplice: il convenuto destinatario della domanda è già parte del processo. Pertanto, costringerlo a seguire le forme della citazione di un terzo sarebbe un “inutile formalismo”, dato che i principi del contraddittorio sono già salvaguardati dalla comunicazione della comparsa di risposta.
L’orientamento recente e più rigoroso
Un secondo e più recente orientamento, a cui ha aderito la sentenza d’appello impugnata, interpreta la norma in modo più restrittivo. Secondo questa tesi, anche se il co-convenuto è già parte del giudizio principale, rispetto alla nuova domanda trasversale egli si trova in una posizione assimilabile a quella di un terzo. La nuova domanda introduce infatti una causa petendi diversa, rispetto alla quale il convenuto deve avere a disposizione tutti gli strumenti di difesa, incluso il termine a comparire garantito dal differimento dell’udienza. Questa interpretazione estensiva dell’art. 269 c.p.c. definisce “terzo” chiunque sia “estraneo al rapporto processuale instaurato per effetto della citazione fra l’attore e ciascuno dei convenuti”.
Conclusioni
Di fronte a questo palese contrasto, che crea incertezza e può portare a decisioni diametralmente opposte a seconda dell’interpretazione seguita, la Terza Sezione ha ritenuto indispensabile un intervento chiarificatore. La questione, definita “di massima di particolare importanza” per la sua frequente ricorrenza pratica, è stata quindi rimessa al Primo Presidente per la valutazione sull’opportunità di assegnarla alle Sezioni Unite. Sarà dunque il massimo consesso della Corte di Cassazione a stabilire, una volta per tutte, quale sia la forma corretta per proporre una domanda tra co-convenuti, ponendo fine a un’incertezza che si protrae da tempo e garantendo l’uniforme applicazione del diritto processuale.
Che cos’è una domanda trasversale?
È una domanda giudiziale che un soggetto convenuto in un processo propone non contro chi lo ha citato (l’attore), ma nei confronti di un altro soggetto che è anch’esso convenuto nello stesso giudizio.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso direttamente il caso?
La Corte ha riscontrato l’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti e consolidati sulla stessa questione procedurale. Per garantire la certezza e l’uniforme interpretazione del diritto (funzione di nomofilachia), ha ritenuto necessario rimettere la decisione alle Sezioni Unite, l’organo preposto a risolvere tali contrasti.
Quali sono i due orientamenti giuridici in conflitto?
Il primo orientamento, più datato, ritiene che per la domanda trasversale non sia necessario chiedere il rinvio della prima udienza, poiché il destinatario è già parte del processo. Il secondo orientamento, più recente e rigoroso, equipara il co-convenuto a un terzo rispetto alla nuova domanda e richiede il rispetto di tutte le formalità previste per la chiamata in causa di un terzo, incluso l’obbligo di chiedere il rinvio dell’udienza per garantire pienamente il suo diritto di difesa.