Domanda di Protezione Internazionale: Quando Sospende l’Espulsione
La presentazione di una domanda di protezione internazionale rappresenta un momento cruciale nel percorso di un cittadino straniero in Italia, specialmente se è già destinatario di un decreto di espulsione. Con l’ordinanza n. 11419 del 2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale: la richiesta di asilo, anche se non ancora formalizzata, ha l’effetto di sospendere l’efficacia del provvedimento di allontanamento, garantendo allo straniero il diritto di rimanere sul territorio in attesa della decisione.
I Fatti del Caso
Una cittadina di nazionalità georgiana, entrata in Italia senza la prescritta dichiarazione di presenza, veniva raggiunta da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine. La donna si opponeva a tale provvedimento davanti al Giudice di Pace, sostenendo di aver manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e di aver già fissato un appuntamento in Questura per formalizzare la pratica.
Il Giudice di Pace, tuttavia, respingeva l’opposizione. Secondo il primo giudice, non vi era prova sufficiente della formalizzazione della domanda e, pertanto, il decreto di espulsione era da considerarsi valido ed efficace. Contro questa decisione, la cittadina straniera proponeva ricorso per cassazione, lamentando sia l’omesso esame di un fatto decisivo (la presentazione della domanda di asilo) sia la violazione di legge.
L’impatto della domanda di protezione internazionale sull’espulsione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando l’ordinanza del Giudice di Pace e rinviando la causa a un diverso magistrato. La decisione si fonda su un’interpretazione chiara e garantista della normativa nazionale ed europea in materia di immigrazione e asilo.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, ai fini della sospensione dell’espulsione, non è necessaria la conclusione dell’iter burocratico di registrazione della domanda. È sufficiente che lo straniero abbia “manifestato la volontà di chiedere tale protezione”. Questo principio, sancito dal D.Lgs. n. 142/2015 e conforme alla direttiva europea 2013/32/UE, tutela il diritto fondamentale a richiedere asilo fin dal suo primo manifestarsi.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della motivazione risiede nell’articolo 7 del D.Lgs. n. 25/2008. In base a questa norma, la presentazione di una domanda di protezione internazionale non rende invalido il provvedimento di espulsione, ma ne sospende l’efficacia. Ciò significa che l’ordine di lasciare il territorio nazionale viene “congelato” fino a quando la Commissione Territoriale competente non si pronuncia sulla richiesta di asilo.
La Corte ha specificato il duplice possibile esito:
- Rigetto della domanda: La procedura di espulsione riprende dal punto in cui era stata interrotta.
- Accoglimento della domanda: Lo straniero acquisisce un autonomo titolo di soggiorno che, di fatto, supera le ragioni del precedente decreto di espulsione (salvo casi di pericolosità sociale).
Inoltre, la Cassazione ha ribadito che la domanda può essere presentata in qualsiasi momento, perfino durante l’udienza di convalida dell’espulsione davanti al Giudice di Pace, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Di conseguenza, il Giudice di Pace aveva errato nel non considerare la volontà espressa dalla ricorrente, anche se la pratica non risultava ancora formalmente agli atti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza per la tutela dei diritti dei richiedenti asilo. La decisione riafferma che il diritto a presentare una domanda di protezione internazionale prevale sull’immediata esecutività di un provvedimento di espulsione. In pratica, le autorità non possono procedere all’allontanamento di una persona che ha manifestato, in modo credibile, l’intenzione di chiedere asilo, fino a che tale richiesta non sia stata esaminata nel merito. La sentenza sottolinea come il diritto a rimanere nel territorio dello Stato durante la procedura sia un corollario essenziale del diritto d’asilo, impedendo che l’espulsione vanifichi la possibilità stessa di ottenere protezione.
Una semplice manifestazione di volontà di chiedere asilo è sufficiente a bloccare un’espulsione?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, anche la sola “manifestata volontà” di chiedere protezione internazionale è sufficiente a sospendere l’efficacia del decreto di espulsione, non essendo necessaria la formalizzazione completa dell’istanza.
La domanda di protezione internazionale annulla il decreto di espulsione?
No, non lo annulla. La domanda ne sospende l’efficacia fino a quando la Commissione territoriale non decide. Se la domanda è respinta, la procedura di espulsione riprende. Se è accolta, lo straniero ottiene un titolo di soggiorno.
È possibile presentare la domanda di asilo anche durante l’udienza di convalida dell’espulsione?
Sì. La Corte, in linea con la giurisprudenza europea, ha affermato che la domanda di protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero perfino durante l’udienza di convalida dell’espulsione davanti al giudice di pace.