L’avvocato può chiedere i danni per un processo troppo lungo?
Un avvocato che assiste un cliente in una causa e chiede la distrazione delle spese a proprio favore può poi agire contro lo Stato per la durata irragionevole di quel processo? La Corte di Cassazione ha dato una risposta chiara, delineando i confini tra distrazione spese e Legge Pinto. Questa decisione chiarisce che il ruolo del legale, anche quando agisce per recuperare il proprio onorario, non lo trasforma in una parte principale del giudizio originario.
Il caso nasce dalla richiesta di un avvocato. Egli aveva assistito un cliente in una causa, vincendola. In quella sede, aveva chiesto e ottenuto la ‘distrazione delle spese’, un meccanismo che permette al legale di farsi pagare l’onorario direttamente dalla parte soccombente. Tuttavia, l’intero iter processuale, compresa la fase per ottenere il pagamento effettivo, si era protratto per un tempo eccessivo. Sentendosi danneggiato da questo ritardo, il legale ha citato in giudizio lo Stato, invocando la Legge Pinto per ottenere un’equa riparazione.
La richiesta del legale: un unico lungo processo
Secondo la tesi del professionista, la sua richiesta di distrazione delle spese lo aveva reso titolare di un diritto autonomo. Di conseguenza, l’intera durata del procedimento, dalla causa iniziale fino all’effettivo pagamento, doveva essere considerata un ‘unicum’. In questa prospettiva, il ritardo complessivo gli avrebbe dato diritto a un risarcimento. Egli sosteneva di essere diventato, a tutti gli effetti, una ‘parte’ del processo fin dal primo momento, e come tale di avere diritto a un processo di durata ragionevole, come garantito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La distinzione della Corte: processo del cliente e processo dell’avvocato
La Corte di Cassazione ha respinto completamente questa interpretazione. I giudici hanno sottolineato una distinzione fondamentale. Esiste il processo ‘principale’, che è quello del cliente. In questo contesto, l’avvocato agisce solo come difensore e la sua richiesta di distrazione delle spese è meramente ‘accessoria’. Non introduce una nuova domanda né lo trasforma in una parte autonoma. Il diritto alla ragionevole durata del processo, in questa fase, appartiene esclusivamente al suo assistito.
Esiste poi un secondo momento, quello ‘esecutivo’, in cui l’avvocato agisce in prima persona per recuperare il suo credito. Solo in questa fase egli diventa parte a tutti gli effetti, agendo per un diritto proprio. Di conseguenza, solo la durata di questa seconda fase può essere valutata ai fini di un eventuale risarcimento secondo la Legge Pinto.
Le motivazioni: perché la distrazione spese e Legge Pinto non si cumulano
La Corte ha spiegato che la richiesta di distrazione delle spese non è una vera e propria domanda giudiziale. È una semplice richiesta accessoria che dipende interamente dall’esito della causa principale. L’avvocato non è gravato da oneri probatori e la sua richiesta può essere fatta anche oralmente. Questo ne dimostra la natura secondaria. Pertanto, l’avvocato non può lamentarsi della durata di un processo che non è ‘suo’, ma del suo cliente. Ammettere il contrario significherebbe confondere i ruoli e le tutele. La tutela contro la lungaggine processuale spetta a chi è parte del giudizio nel merito. L’avvocato lo diventa solo quando, e se, avvia un’azione esecutiva per farsi pagare, come il giudizio di ottemperanza.
Le conclusioni: l’avvocato non ha diritto al risarcimento
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’avvocato. I giudici hanno accertato che la fase esecutiva, l’unica per cui il legale avrebbe potuto chiedere un indennizzo, non aveva superato i limiti della ragionevole durata. Per la fase di merito, invece, non aveva alcun titolo per agire. Questa sentenza conferma un principio consolidato: la distrazione spese e Legge Pinto operano su piani diversi. L’avvocato non può sommare la durata del processo del suo cliente a quella della sua azione di recupero crediti per ottenere un risarcimento per irragionevole durata.
Un avvocato che chiede la distrazione delle spese può usare la Legge Pinto per la durata della causa del suo cliente?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’avvocato non è una parte principale nella causa del cliente. Pertanto, non può chiedere un risarcimento per la sua durata, anche se ha richiesto la distrazione delle spese.
Cosa significa ‘distrazione delle spese’?
È la richiesta che l’avvocato fa al giudice per ottenere il pagamento delle sue competenze direttamente dalla parte che ha perso la causa, anziché dal proprio cliente, poiché ha anticipato le spese.
L’avvocato può mai ottenere un risarcimento per la lentezza della giustizia?
Sì, ma solo per la durata irragionevole della fase in cui agisce in prima persona per recuperare il suo onorario (ad esempio, il pignoramento o il giudizio di ottemperanza), non per la durata della causa principale del cliente.