Un avvocato ha presentato un ricorso in Cassazione contro un decreto del Tribunale, con una società in amministrazione straordinaria come controparte. L'avvocato ha poi depositato una **rinuncia al ricorso in Cassazione**, ma senza dimostrare di averla notificata alla controparte. La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia, per essere valida, deve essere notificata. Non essendo stata notificata, la rinuncia ha rivelato la mancanza di interesse dell'avvocato a proseguire, rendendo il ricorso inammissibile. L'avvocato è stato condannato a pagare le spese legali alla controparte e un ulteriore contributo unificato.
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