Una cittadina ha impugnato la sentenza d'appello che riconosceva a un Istituto religioso la proprietà esclusiva di un cortile interno, respingendo la sua richiesta di usucapione. Durante il giudizio di legittimità, la ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. L'Istituto ha accettato la rinuncia, rinunciando a sua volta al controricorso e concordando sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, escludendo inoltre l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato, tipico dei casi di rigetto dell'impugnazione. Di conseguenza, la controversia si chiude senza vincitori né vinti in questa sede, con spese compensate.
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