Un'importante pronuncia affronta i limiti del trust autodichiarato. Due coniugi avevano istituito un trust nominando se stessi amministratori e riservandosi il diritto di abitazione su un immobile. Una creditrice ha ottenuto la revoca di questo atto tramite azione revocatoria, avviando poi il pignoramento dell'immobile, successivamente venduto all'asta. Il nuovo amministratore del trust e una delle debitrici hanno contestato la vendita, rivendicando la proprietà e il diritto di abitazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che nel trust autodichiarato non c'è un reale trasferimento di proprietà. Di conseguenza, la revoca dell'atto travolge anche il diritto di abitazione e rende legittimo il pignoramento. Inoltre, eventuali vizi della procedura esecutiva non possono essere fatti valere con una causa autonoma dopo la vendita all'asta del bene.
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