La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28995/2024, ha stabilito un principio fondamentale riguardo al TFR destinato a un fondo pensione. In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore mantiene il diritto di chiedere le quote di TFR non versate. La Corte ha chiarito che il 'conferimento' del TFR si configura, di regola, come una delegazione di pagamento e non come una cessione del credito. Pertanto, la legittimazione attiva a insinuarsi nel passivo fallimentare resta in capo al lavoratore, a meno che non sia provata una specifica cessione del credito a favore del fondo.
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