Una società in liquidazione ricorre in Cassazione contro una sentenza che, in accoglimento di una revocatoria fallimentare, l'aveva condannata a restituire somme ricevute da un'altra società poi fallita. La ricorrente sosteneva l'inutilizzabilità delle scritture contabili della società fallita come prova. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, chiarendo che la decisione dei giudici di merito non si basava sulle scritture contabili (il cui uso sarebbe stato effettivamente errato), ma su altre prove decisive, come le ammissioni fatte dalla stessa ricorrente in primo grado e gli accertamenti di un diverso giudizio. Viene quindi confermata la condanna alla restituzione delle somme.
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