Tre professionisti, nominati amministratori straordinari di una società a seguito di una misura interdittiva antimafia, hanno richiesto che i loro compensi fossero ammessi in via prededucibile al passivo del successivo fallimento della stessa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La ragione fondamentale risiede nella mancata dimostrazione di una concreta utilità dell'attività degli amministratori per la massa dei creditori. La Corte ha sottolineato che la nomina prefettizia, pur essendo anteriore al fallimento, non conferisce automaticamente un diritto di priorità nel pagamento, poiché la gestione amministrativa straordinaria e la procedura fallimentare perseguono finalità distinte e non sono in un rapporto di continuità funzionale.
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