La Corte d'Appello di Napoli riforma una sentenza di primo grado relativa a una revoca donazione per ingratitudine. La controversia verteva sul corretto metodo di calcolo del valore dei beni donati da una madre al figlio, che quest'ultimo aveva a sua volta alienato. La Corte stabilisce che, in caso di revoca donazione, il valore da restituire non è quello storico indicato nell'atto, ma il valore commerciale effettivo dei beni al momento della domanda giudiziale. Di conseguenza, l'importo dovuto dal figlio è stato aumentato da circa 22.000 euro a oltre 512.000 euro. Viene inoltre respinto l'appello incidentale del figlio, confermando che le sue eccezioni erano tardive, poiché fa fede la data certificata dal cancelliere sull'atto depositato e non lo storico telematico.
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