Il Giudice di Pace di Torino aveva disposto la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri. Lo straniero, precedentemente detenuto in carcere per oltre novanta giorni, ha contestato la legittimità della misura. La difesa ha evidenziato l'assenza di un effettivo accordo di rimpatrio con il Paese d'origine, elemento indispensabile per prolungare la custodia. Il Giudice di Pace ha però ignorato queste obiezioni, emettendo un provvedimento privo di reale motivazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dello straniero, sancendo che l'assenza di motivazione rende nullo il provvedimento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio i decreti di proroga del trattenimento, poiché i termini perentori erano ormai scaduti, sancendo la vittoria dello straniero.
Continua »