La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29557/2024, ha chiarito un punto cruciale in materia di leasing traslativo. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione dei canoni versati solo dopo aver restituito il bene alla società concedente. La Corte ha stabilito che la riconsegna del bene è un presupposto logico e giuridico imprescindibile per poter richiedere la restituzione delle somme, in quanto solo da quel momento la società concedente può trarre nuove utilità dal bene e si può calcolare l'equo compenso. Il ricorso dell'utilizzatore, che lamentava anche vizi procedurali, è stato integralmente rigettato.
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