La Corte di Cassazione chiarisce la validità del recesso da un contratto preliminare, anche se l'accordo di recesso è sottoscritto solo da alcuni dei contraenti. L'ordinanza stabilisce che, sebbene l'accordo non possa sciogliere l'intero contratto, produce effetti vincolanti tra le parti firmatarie. Nel caso specifico, un promissario acquirente di quote societarie aveva pattuito il recesso con due dei tre promittenti venditori. La Corte ha ritenuto tale recesso valido ed efficace tra di loro, rigettando la tesi dell'inefficacia totale dell'atto e respingendo la conseguente richiesta di risarcimento per responsabilità professionale degli avvocati coinvolti.
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