Una società concedente rifiutava la restituzione di un ramo d'azienda per attività di ristorazione, adducendo danni significativi. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione d'appello favorevole alla concedente, poiché i giudici di merito avevano erroneamente basato la loro valutazione solo sui danni all'immobile, trascurando completamente quelli, più ingenti, relativi al compendio aziendale. La Suprema Corte ha stabilito che per giustificare il rifiuto della restituzione ramo d'azienda, la valutazione della gravità dell'inadempimento dell'affittuario deve essere completa e non parziale, rinviando il caso per un nuovo esame.
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