Un investitore ha acquistato azioni illiquide da una banca, riscontrando poi l'impossibilità di venderle. Ha citato in giudizio la banca chiedendo la nullità dei contratti di acquisto e la restituzione della somma investita. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la domanda, sostenendo che la violazione degli obblighi informativi può portare a un risarcimento, non alla nullità. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la natura illiquida delle azioni non rende il contratto nullo per mancanza di causa, specialmente quando l'investitore era stato adeguatamente informato dei rischi, come nel caso di specie attraverso un prospetto informativo. La difficile monetizzazione è una caratteristica intrinseca di tali investimenti, non un vizio del contratto.
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